Sez. L, Sentenza n. 550 del 24/01/1981 (Rv. 411025 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - ORDINANZA DI AMMISSIONE - RINUNZIA ALL'AUDIZIONE - INDICAZIONE DI UN TESTE - SUCCESSIVA RICHIESTA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PRIMA DELL'AUDIZIONE DEL TESTE - RINUNCIA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - ORDINANZA DI AMMISSIONE - RINUNZIA ALL'AUDIZIONE - INDICAZIONE DI UN TESTE - SUCCESSIVA RICHIESTA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PRIMA DELL'AUDIZIONE DEL TESTE - RINUNCIA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volonta di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in Sede di legittimita, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)