Sez. 2, Sentenza n. 2142 del 07/07/1971 (Rv. 352892 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA SUFFICIENZA ED ADEGUATEZZA DELLA MERCEDE - APPLICABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA SUFFICIENZA ED ADEGUATEZZA DELLA MERCEDE - APPLICABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE*
La norma dell'art 36 della Costituzione, che riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita e qualita del suo lavoro, ed in ogni caso, sufficiente ad assicurare a se ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, non puo essere applicata d'ufficio, ma deve essere invocata dal lavoratore. (nella specie, e stato escluso che un richiamo, sia pur implicito, all'art 36 citato potesse ravvisarsi nella domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di somma determinata per differenze di retribuzione ed indennita previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, negli accordi interconfederali e nelle Disposizioni di legge succedutesi, oppure di quella maggiore o minor somma che risultera dovuta perche giusta ed equa).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)