Sez. 2, Sentenza n. 21269 del 05/10/2009 (Rv. 609774 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DANNI | Azione del committente per il risarcimento dei danni - Colpa dell'appaltatore - Sussistenza - Presunzione - Ripartizione dell'onere probatorio - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DANNI
Il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria. (Nella specie, nel cassare la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo che i committenti non avevano fornito la prova che i difetti dell'opera erano da attribuire alla società appaltatrice, la S.C. ha precisato che, assolto da parte dei committenti l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorgeva a carico dell'appaltatrice l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera era stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)