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Sez. 2, Sentenza n. 1605 del 24/04/1975 (Rv. 375196 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - NEGATORIA DI SERVITU DI VEDUTA DIRETTA - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1975-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375196-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - NEGATORIA DI SERVITU DI VEDUTA DIRETTA - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI.*

Chi agisce per far dichiarare l'inesistenza a carico del proprio fondo di una servitu di veduta diretta deve soltanto provare che su quello del vicino si aprono vedute dirette a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, giacche in tal caso l'art 905 cod civ gli da il diritto di pretenderne l'eliminazione. E il convenuto, invece, che, ai sensi del secondo comma dell'art 2697 cod civ, per evitare il riconoscimento di questo diritto, deve fornire la prova di un titolo che gli attribuisca una servitu di veduta. (V 1906/73, mass n 364965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)