Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato
Testo in vigore al
Art. 162
1. Spetta al ragioniere generale dello Stato:
a) di impartire disposizioni alle ragionerie centrali per il disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza, e di vigilare sulle ragionerie medesime perche' le loro scritture sieno tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza;
b) di studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione della legge, del regolamento o di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilita', e di proporre al Ministro per le finanze le risoluzioni di sua competenza, da adottarsi, sentiti previamente, ove occorra, la Corte dei conti ed il consiglio di Stato;
c) di dar parere sulle proposte di regolamenti e di istruzioni su servizi contabili, ed anche su quelli amministrativi, quando contengano disposizioni che possono influire sugli ordinamenti contabili dello Stato.
Art. 163
1. La vigilanza di cui alla lettera a) del precedente art. 162 puo' dal ragioniere generale esercitarsi sia personalmente, sia per mezzo dell'ispettore generale, degli ispettori superiori della ragioneria generale, o di altri funzionari da lui delegati a rappresentarlo.
Art. 164
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 154
Art. 165
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 154
Art. 166
1. Ogni mese la ragioneria generale presenta al ministro per le finanze la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese accertate in confronto alle previsioni del bilancio, risultanti dagli stati di previsione e dalle eventuali variazioni in questi successivamente introdotte nei modi di legge.
Art. 167
1. Il ragioniere generale e' personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.
2. Ad esso spetta di assicurare, per mezzo del personale e degli uffici che da lui dipendono, l'efficace esercizio del riscontro contabile su tutta l'amministrazione dello Stato.
3. Quando rilevi irregolarita' di qualsiasi specie fa gli opportuni richiami alle singole ragionerie e provoca, ove necessario, i provvedimenti del ministro per le finanze.
Capo II. Delle ragionerie delle Amministrazioni centrali.
Art. 168
1. Le ragionerie centrali vigilano, secondo gli ordini impartiti dal ministro per le finanze, pel tramite della ragioneria generale, perche' sia assicurata la regolarita' della gestione relativa al patrimonio e al bilancio dello Stato.
2. Esse tengono, colle forme prescritte dalla ragioneria generale, le scritture e tutti i registri necessari affinche' risultino in ogni loro particolarita' gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alle entrate ed alle spese, sia in relazione alla sostanza patrimoniale e alle sue variazioni.
3. Tutte le registrazioni debbono essere eseguite con la massima precisione, in chiara calligrafia, senza abrasioni ne' cancellature.
4. Spettano inoltre alle ragionerie centrali tutte le attribuzioni di carattere contabile riguardanti le amministrazioni cui esse sono addette.
5. Nessuna variazione puo' apportarsi alle attribuzioni anzi dette, senza il preventivo assenso del ministro per le finanze.
Art. 169
1. Le ragionerie centrali, non piu' tardi del giorno 5 di ogni mese, trasmettono agli effetti del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2765, al ministro per le finanze, per il tramite della ragioneria generale la situazione, alla fine del mese precedente, degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli dello stato di previsione relativo all'esercizio in corso.
2. Trasmettono inoltre periodicamente alla ragioneria generale i conti e i documenti indicati nella legge e nel presente regolamento, e quelli che siano prescritti con apposite istruzioni.
Art. 170
1. I direttori capi di ragioneria sono personalmente responsabili del regolare adempimento di tutte le funzioni proprie delle ragionerie cui sono preposti.
2. Essi riferiscono al ministro per le finanze, per il tramite del ragioniere generale, ogni volta rilevino l'opportunita' che siano adottati provvedimenti o disposizioni di qualsiasi specie nell'interesse della finanza.
3. Espongono anche le proprie osservazioni sui provvedimenti proposti dalle singole amministrazioni e che portino effetti finanziari, giusta gli articoli 2, secondo comma del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 126 e 3 ultimo comma del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599.
4. Vigilano perche' alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato non si svolgano aziende o gestioni la cui autonomia non sia autorizzata da leggi speciali, e le cui operazioni, cosi' attive come passive, non siano direttamente e distintamente coordinate col bilancio dell'entrata e con quello della spesa, ovvero in qualche modo sfuggano al sindacato parlamentare e al controllo della Corte dei conti.
5. I direttori capi di ragioneria, appongono il visto sugli atti d'impegno e relative variazioni e sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali, ove nulla trovino da osservare.
6. La Corte dei conti rifiuta il proprio visto o la propria registrazione a quelli degli atti e titoli anzidetti che le pervengano senza il visto del direttore capo della ragioneria centrale competente.
7. Nel caso di assenza o legittimo impedimento i direttori capi di ragioneria sono sostituiti da funzionari designati, su loro proposta, con decreti emanati dal ministro delle finanze e da registrarsi alla Corte dei conti.
Art. 171
1. Il ragioniere generale, quando lo creda opportuno, dispone la verifica delle singole ragionerie centrali.
2. I funzionari che eseguono la verifica hanno particolarmente l'obbligo:
a) di esaminare le scritture concernenti le contabilita' del bilancio e del patrimonio;
b) di esaminare se i rapporti fra le ragionerie centrali e le divisioni amministrative, nonche' fra queste e gli uffici provinciali dipendenti, si svolgano in modo da assicurare che le ragionerie medesime siano in grado di seguire lo svolgimento della gestione fino dai primi atti che in qualunque modo impegnino il bilancio dello Stato o altrimenti interessino i diritti e gli obblighi dell'erario;
c) di esaminare la situazione degli impegni di spesa in relazione agli stanziamenti di bilancio;
d) di accertare come vengano da ciascuna ragioneria. centrale adempiute le funzioni ad essa attribuite;
e) di verificare la gestione dei cassieri delle amministrazioni centrali.
Capo III. Delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali o compartimentali.
Art. 172
1. Le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali e compartimentali debbono tenere le loro scritture in relazione con quelle delle ragionerie delle amministrazioni centrali da cui dipendono i singoli servizi.
2. Le forme di tali scritture, nonche' quelle per i conti e le situazioni di qualsiasi specie ad esse collegati, sono approvate preventivamente dalla ragioneria generale.
Art. 173
1. Nei termini prefissi, le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali e compartimentali inviano alle rispettive amministrazioni centrali i conti designati nel presente regolamento od in apposite istruzioni, e forniscono alle medesime in ogni tempo quei prospetti, schiarimenti, notizie e dimostrazioni che siano loro richieste.
Art. 174
1. Le verifiche alle ragionerie delle intendenze di finanze sono esclusivamente disposte dal ragioniere generale dello Stato.
2. I funzionari incaricati delle verifiche debbono:
a) esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e ispezionare tutte le loro operazioni in relazione ai compiti che alle ragionerie sono assegnati;
b) esaminare se i rapporti tra dette ragionerie e i reparti amministrativi delle intendenze, come pure fra questi e i' dipendenti uffici esecutivi, si svolgano in modo da assicurare la loro coordinata azione, ai fini della gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato.
Capo IV. Della Direzione generale del tesoro.
Art. 175
1. Agli effetti dell'art. 47 della legge gli agenti della riscossione e tutti coloro i quali riscuotono e maneggiano danari dello Stato sono sottoposti anche all'autorita' del direttore generale del tesoro.
2. Questi inoltre, in nome del ministro delle finanze, rappresenta in giudizio lo Stato contro i detentori del pubblico denaro, non che contro i debitori verso lo Stato per somme accertate, liquide e giu' scadute a loro carico.
Art. 176
1. La direzione generale del tesoro provvede alla gestione degli stralci delle cessate amministrazioni degli antichi Stati; tiene i conti correnti con le diverse aziende delle quali le tesorerie dello Stato fanno il servizio di cassa, e predispone, in conformita' degli ordini e degli incarichi ricevuti dal ministro delle finanze, gli atti occorrenti per le negoziazioni, l'emissione, il riscatto e il rimborso delle rendite consolidate e dei debiti redimibili, e per ogni altra operazione finanziaria.
2. Sopraintende al servizio della zecca e dell'officina cartevalori.
3. Provvede al servizio dei buoni ordinari del tesoro, delle anticipazioni dovute dagli istituti di emissione per qualsiasi titolo ed alle operazioni di banca occorrenti pel servizio del tesoro, e tiene la gestione dei rimborsi e concorsi alle pubbliche spese, da qualunque ente o persona dovuti al tesoro dello Stato.
4. Il direttore generale del tesoro e' incaricato e responsabile della gestione del portafoglio dello Stato.
5. Il direttore generale medesimo sovraintende alla circolazione di Stato e vigila su quella bancaria.
Art. 177
1. La direzione generale del tesoro tiene, in conformita' delle speciali istruzioni, i registri contabili necessari ai propri servizi ed alla compilazione del conto mensile riassuntivo del tesoro di cui all'art. 609.
Titolo V. Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello stato, e di altri pubblici funzionari.
Capo I. Norme generali.
Art. 178
1. Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.
Art. 179
1. Tutti gli agenti contabili, e gli enti di cui al precedente articolo 178, esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono.
2. Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del tesoro e da lui riceve gli ordini.
Art. 180
1. Quando un agente di cui all'articolo 178 sia dal Tribunale nominato sequestratario, o altrimenti eletto amministratore giudiziario di beni, in esproprio di debitori dello Stato, deve informare, prima di assumere tali funzioni, il capo dell'amministrazione da cui dipende, e tenere una distinta contabilita' sottoposta pur essa alla vigilanza dell'amministrazione anzidetta.
Art. 181
1. Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se non in conformita' delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione.
2. La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso.
3. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume.
4. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante.
Art. 182
1. All'atto dell'assunzione in funzioni di un agente contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilita', delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante.
2. Siffatte operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o del suo legale rappresentante.
3. Le operazioni anzidette e la immissione in funzioni di un agente contabile qualsiasi, devono ai sensi del precedente articolo 181, risultare da analoghi processi verbali compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di ciascuna amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti.