Sez. 1 - , Sentenza n. 4192 del 21/02/2018 (Rv. 647421 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Omologazione della proposta - Esclusione del diritto di voto di un creditore - Invalidità della deliberazione - Limiti - Verifica della decisività del voto (c.d. prova di resistenza) - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., l'esclusione del diritto di voto di un creditore, ai sensi dell'art. 176, comma 2, l. fall., non determina l'invalidità della deliberazione di approvazione della proposta concordataria, se si accerta, tramite la c.d. prova di resistenza, che, quand'anche quel creditore fosse stato ammesso al voto, la proposta sarebbe risultata comunque approvata dalla maggioranza dei crediti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 176 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)