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Sez. 1 - , Sentenza n. 4192 del 21/02/2018 (Rv. 647421 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Omologazione della proposta - Esclusione del diritto di voto di un creditore - Invalidità della deliberazione - Limiti - Verifica della decisività del voto (c.d. prova di resistenza) - Necessità.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647421-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., l'esclusione del diritto di voto di un creditore, ai sensi dell'art. 176, comma 2, l. fall., non determina l'invalidità della deliberazione di approvazione della proposta concordataria, se si accerta, tramite la c.d. prova di resistenza, che, quand'anche quel creditore fosse stato ammesso al voto, la proposta sarebbe risultata comunque approvata dalla maggioranza dei crediti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 176 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 180

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)