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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7445 del 23/03/2017 (Rv. 643633 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Società per azioni - Quote societarie di maggioranza sottoposte a sequestro preventivo - Azione dei creditori sociali - Procedura speciale ex art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Credito di lavoro - Conseguenze in materia di competenza.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643633-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

I creditori di una società per azioni, le cui quote di maggioranza siano state sottoposte a sequestro preventivo, non sono tenuti ad attivare lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti previsto dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto, confermata la netta distinzione tra quote societarie e patrimonio societario riferibile alla persona giuridica che ne è titolare, la società conserva la propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale; ne consegue che, qualora il giudizio nei confronti di detta società abbia ad oggetto un credito di lavoro, deve escludersi la competenza funzionale del Tribunale per le misure di prevenzione che ha adottato il sequestro, essendo competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)