Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21506 del 19/09/2013 (Rv. 628136 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Rapporto di lavoro ancora da costituire tra le parti - Inapplicabilità del foro del luogo di costituzione del rapporto o della dipendenza aziendale - Applicazione del foro della sede dell'azienda - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., ossia il foro della sede dell'azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)