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Sez. L, Sentenza n. 3249 del 27/05/1982 (Rv. 421205 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI - IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - DISCIPLINA - RINVIO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421205-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI - IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - DISCIPLINA - RINVIO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA.*

In tema di benefici "combattentistici" per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (nella specie: consorzio per la bonifica della capitanata), l'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 - il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale previsto dall'art. 3 della citata legge n. 336 del 1970 operano, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti fissati dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) - deve essere inteso nel senso che quest'ultima disposizione vale sia per stabilire l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), sia per determinare la base del calcolo nell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. (Conf 1090/82, mass n 418961; (Conf 257/82, mass n 417960; (Conf 6558/81, mass n 417400).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)