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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22094 del 17/10/2014 (Rv. 632913 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Adunanza camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Istanza di rinvio per grave impedimento del difensore - Presupposto - Impossibilità di sostituzione mediante delega - Carenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632913-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

L'istanza di rinvio dell'adunanza camerale prevista dall'art. 380 bis cod. proc. civ., per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., allorché non faccia riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà ora confermata dall'art. 9, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nella prospettazione di un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 14 com. 2, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)