Sez. L, Sentenza n. 15352 del 09/08/2004 (Rv. 575313 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | d.P.R. 13.3.1992, n. 261, di recepimento dell'accordo collettivo nazionale per gli psicologi ambulatoriali - Natura regolamentare - Applicabilità ai rapporti tra gli psicologi e le USL - Condizioni.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
In tema di trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, il d.P.R. 13 marzo 1992 n. 261, che ha recepito l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, ha natura regolamentare e presuppone per la sua applicazione ai rapporti tra gli psicologi e le USL, l'abilitazione e l'iscrizione del professionista all'albo professionale, l'esistenza di un atto formale della competente autorità regionale, assunto anteriormente alla entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207, che il rapporto, costituito in base ad una specifica convenzione intercorsa tra le parti, sia in atto alla data di sottoscrizione dell'Accordo (10 luglio 1991) e che perduri continuativamente fino alla data di applicazione del decreto (13 marzo 1992).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 13/03/1992 num. 261, Legge 20/05/1985 num. 207 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)