diritto.io

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006

Testo in vigore al

Art. 98 Verifiche

1. I funzionari della Commissione possono assistere, ogniqualvolta essa lo ritenga necessario, alle attività di controllo effettuate dalle autorità nazionali di controllo. Nel contesto di dette missioni di verifica la Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di verifica reciprocamente accettabile.

2. Lo Stato membro in questione assicura che gli organismi o le persone interessate accettino di sottoporsi alle verifiche di cui al paragrafo 1.

3. Se le operazioni di controllo e di ispezione previste nell’ambito del programma iniziale di verifica non possono essere realizzate per motivi di fatto, i funzionari della Commissione, di concerto e d’intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, modificano il programma iniziale di verifica.

4. In caso di controlli e di ispezioni in mare o per via aerea il comandante della nave o dell’aereo è l’unico responsabile delle operazioni di controllo e di ispezione. Nell’esercizio delle sue funzioni esso tiene in debito conto il programma di verifica di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione può fare accompagnare i suoi funzionari in missione in uno Stato membro da uno o più funzionari di un altro Stato membro in qualità di osservatori. Su richiesta della Commissione, detto Stato membro nomina, se necessario entro breve tempo, i funzionari nazionali selezionati come osservatori. Gli Stati membri possono stilare un elenco di funzionari nazionali che possono essere invitati dalla Commissione ad assistere alle operazioni di controllo e di ispezione. La Commissione può invitare i funzionari nazionali inclusi in tale elenco o i funzionari ad essa notificati, a sua discrezione. Se del caso, la Commissione tiene l’elenco a disposizione di tutti gli Stati membri.

6. Se lo ritengono necessario, i funzionari della Commissione possono decidere di effettuare missioni di verifica di cui al presente articolo senza preavviso.

Art. 99 Ispezioni autonome

1. Se vi sono motivi di ritenere che siano state commesse irregolarità nell’applicazione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione può procedere ad ispezioni autonome. Essa effettua tali ispezioni di sua iniziativa e senza la presenza di funzionari dello Stato membro in questione.

2. Tutti gli operatori possono essere sottoposti ad ispezioni autonome ove ciò sia ritenuto necessario.

3. Nel quadro delle ispezioni autonome sul territorio o nelle acque soggetti alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione sono soggetti alle norme procedurali di detto Stato membro.

4. Se constatano una grave infrazione alle disposizioni del presente regolamento sul territorio o nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro in questione, che prende le misure adeguate per quanto riguarda tale infrazione.

Art. 100 Audit

La Commissione può realizzare audit dei sistemi di controllo degli Stati membri. Gli audit comprendono in particolare la valutazione dei seguenti elementi:

  1. a) il sistema di gestione dei contingenti e dello sforzo;

  2. b) i sistemi di convalida dei dati, compresi i sistemi di controllo incrociato dei sistemi di controllo dei pescherecci, i dati relativi alle catture, allo sforzo e alla commercializzazione, i dati relativi al registro della flotta peschereccia comunitaria e la verifica delle licenze e delle autorizzazioni di pesca;

  3. c) l’organizzazione amministrativa, compresi il grado di competenza del personale e i mezzi disponibili, la formazione del personale, la definizione delle funzioni di tutte le autorità incaricate del controllo nonché i meccanismi istituiti per coordinare l’operato e la valutazione congiunta dei risultati conseguiti da tali autorità;

  4. d) i sistemi operativi, comprese le procedure di controllo dei porti designati;

  5. e) i programmi nazionali di controllo, compresa la definizione di livelli di ispezione e la loro attuazione;

  6. f) i sistemi sanzionatori nazionali, compresa l’adeguatezza delle sanzioni applicate, la durata dei procedimenti, i benefici economici di cui sono stati privati i trasgressori e l’effetto deterrente delle sanzioni.

Art. 101 Rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit

1. La Commissione comunica agli Stati membri interessati le risultanze preliminari delle verifiche e delle ispezioni autonome entro un giorno dalla loro esecuzione.

2. I funzionari della Commissione compilano un rapporto di verifica, di ispezione autonoma o di audit a seguito di ogni verifica, ispezione autonoma o audit. Il rapporto è trasmesso allo Stato membro interessato entro un mese dalla conclusione della verifica, dell’ispezione autonoma o dell’audit. Agli Stati membri è data la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze del rapporto entro un mese.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari sulla base del rapporto di cui al paragrafo 2.

4. La Commissione pubblica i rapporti definitivi di verifica, di ispezione autonoma e di audit, unitamente alle osservazioni dello Stato membro interessato, nella zona protetta del suo sito web ufficiale.

Art. 102 Provvedimenti adottati sulla base dei rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni rilevanti relative all’applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite.

2. Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell’applicazione delle norme della politica comune della pesca o che le disposizioni e le procedure esistenti in materia di controllo in determinati Stati membri non siano efficaci, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati, che procedono in tal caso a un’indagine amministrativa alla quale possono partecipare funzionari della Commissione.

3. Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell’indagine e le trasmettono un rapporto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

4. Se l’indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di eliminare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell’audit di cui all’articolo 100, la Commissione definisce un piano d’azione con lo Stato membro considerato. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d’azione.

Titolo XI. Misure volte a garantire il rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca da parte degli stati membri

Capo I. Misure finanziarie

Capo II. Chiusura delle attività di pesca

Art. 104 Chiusura delle attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca

1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all’attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato, essa può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.

2. La Commissione trasmette per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e la pertinente documentazione e fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4. La Commissione revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato con prove scritte, ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l’attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile.

Capo III. Detrazioni e trasferimenti di contingenti e sforzo di pesca

Art. 105 Detrazioni dai contingenti

1. Se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

2. In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzatiFattore moltiplicatore
Fino al 10 %Superamento *1,0
Dal 10 al 20 %Superamento *1,2
Dal 20 al 40 %Superamento *1,4
Dal 40 al 50 %Superamento *1,8
Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 %Superamento *2,0

Una detrazione pari al superamento * 1,00 è comunque applicata in tutti i casi di superamento rispetto allo sbarco consentito pari o inferiore a 100 tonnellate.

3. Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 e a condizione che il livello di superamento rispetto agli sbarchi consentiti superi il 10 %, si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se:

  1. a) nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock a esso assegnati e tale superamento ha dato luogo a detrazioni di cui al paragrafo 2;

  2. b) i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, segnatamente, le relazioni dello CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure

  3. c) lo stock è soggetto a un piano pluriennale.

3 bis.

4. In caso di superamento di un contingente, quota o parte di uno stock o gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può operare detrazioni conformemente all’articolo 119 dai futuri contingenti di tale Stato membro al fine di tener conto del livello di superamento.

5. Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock superati in quanto tali poiché lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 106 Detrazioni dallo sforzo di pesca

1. Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.

2. In caso di superamento dello sforzo di pesca in una zona geografica o per un tipo di pesca di cui dispone uno Stato membro, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

Livello di superamento dello sforzo di pesca disponibileFattore moltiplicatore
Fino al 10 %Superamento * 1,0
Dal 10 al 20 %Superamento * 1,2
Dal 20 al 40 %Superamento * 1,4
Dal 40 al 50 %Superamento * 1,8
Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 %Superamento * 2,0

3. Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo superato in quanto tale in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di uno sforzo di pesca massimo consentito, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare lo sforzo di pesca di cui trattasi, possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 107 Detrazioni dai contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca

1. Se esistono prove dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali e del fatto che questo può costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock, la Commissione può procedere nell’anno o negli anni successivi a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock.

2. La Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e fissa un termine massimo di quindici giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità di fissazione dei quantitativi in questione, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Capo IV. Misure di emergenza

Art. 108 Misure di emergenza

1. Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere le misure di conservazione e di gestione adottate nel quadro di piani pluriennali o costituiscono una minaccia per l’ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi. La Commissione può adottare una nuova decisione volta a prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 sono commisurate alla minaccia e possono comprendere, in particolare:

  1. a) la sospensione delle attività di pesca delle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

  2. b) la chiusura delle attività di pesca;

  3. c) il divieto per gli operatori dell'Unione di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

  4. d) il divieto di immettere sul mercato o di utilizzare per altri scopi commerciali pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

  5. e) il divieto di fornire pesci vivi destinati alla piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri interessati;

  6. f) il divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato ai fini della piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

  7. g) il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

  8. h) l’adeguata modifica dei dati di pesca trasmessi dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri trasmettono la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri possono presentare osservazioni scritte alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

4. Le misure di emergenza hanno effetto immediato. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dal ricevimento della decisione deferitagli.

Titolo XII. Dati e informazione

Capo I. Analisi e audit dei dati

Art. 109 Principi generali applicabili all’analisi dei dati

1. Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri istituiscono una base dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento e un sistema di convalida.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e presentati entro i termini stabiliti nell’ambito della politica comune della pesca. In particolare:

  1. a) gli Stati membri effettuano controlli incrociati, analisi e verifiche dei seguenti dati mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati:

    1. i) dati del sistema di controllo dei pescherecci;

    2. ii) dati delle attività di pesca, in particolare giornale di bordo sulle attività di pesca, dichiarazione di sbarco, dichiarazione di trasbordo e notifica preventiva;

    3. iii) dati provenienti dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;

    4. iv) dati provenienti dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;

    5. v) dati provenienti dai rapporti di ispezione;

    6. vi) dati sulla potenza del motore;

  2. b) laddove applicabile, i seguenti dati sono anche sottoposti a controlli incrociati, analisi e verifiche:

    1. i) dati del sistema di rilevamento delle navi;

    2. ii) dati relativi agli avvistamenti;

    3. iii) dati relativi agli accordi internazionali in materia di pesca;

    4. iv) dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse, zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni simili e acque di un paese terzo;

    5. v) dati del sistema di identificazione automatica.

3. Il sistema di convalida deve permettere di individuare immediatamente eventuali incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la banca dati riveli chiaramente le incongruenze individuate dal sistema di convalida dei dati. La banca dati deve anche segnalare tutti i dati che sono stati corretti e specificare il motivo della correzione.

5. Se si riscontra un’incongruenza tra dati, lo Stato membro interessato effettua le indagini del caso e, se ha motivo di sospettare che sia stata commessa un’infrazione, prende gli opportuni provvedimenti.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le date di ricezione, inserimento e convalida dei dati nonché le date relative al trattamento delle incongruenze individuate siano chiaramente visibili nella banca dati.

7. Se i dati di cui al paragrafo 2 non sono trasmessi per via elettronica, gli Stati membri provvedono affinché siano immediatamente inseriti manualmente nella banca dati.

8. Gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), e il trattamento delle incongruenze. Il piano consente agli Stati membri di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Il piano è sottoposto alla Commissione per approvazione entro il 31 dicembre 2011. La Commissione approva i piani anteriormente al 1o luglio 2012 dopo aver consentito agli Stati membri di apportare correzioni. Le modifiche al piano sono sottoposte annualmente alla Commissione per approvazione.

9. Se, sulla base delle proprie indagini, riscontra incongruenze tra i dati inseriti nella banca dati di uno Stato membro e dopo aver presentato la documentazione e consultato lo Stato membro, la Commissione può chiedere a quest’ultimo di indagare sui motivi dell’incongruenza e di rettificare i dati se necessario.

10. Le banche dati istituite e i dati raccolti dagli Stati membri di cui al presente regolamento fanno fede alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.

Art. 110 Accesso ai dati

1. Gli Stati membri garantiscono l’accesso remoto da parte della Commissione o dell’organismo da essa designato a tutti i dati di cui all’articolo 115 in qualsiasi momento e senza preavviso. Alla Commissione è inoltre data la possibilità di scaricare manualmente e automaticamente i dati relativi a qualsiasi periodo e a qualsiasi numero di pescherecci.

2. Gli Stati membri concedono l’accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall’organismo da essa designato. L’accesso è disponibile nella zona protetta del sito web ufficiale degli Stati membri di cui all’articolo 115.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, fino al 30 giugno 2012 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione o l’organismo da questa designato per fornire l’accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri sulle possibilità di pesca registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Se sia la Commissione che lo Stato membro interessato trovano soddisfacenti i risultati del progetto pilota e fintanto che l’accesso remoto funziona nel modo concordato, lo Stato membro interessato non è più tenuto a riferire sulle possibilità di pesca come previsto dall’articolo 33, paragrafi 2 e 8. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio 2012. Dal il 1o gennaio 2013 il Consiglio può decidere frequenza e modo diversi di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione.

Art. 111 Scambio dei dati

2. Ciascuno Stato membro costiero provvede allo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo da essa designato, in particolare trasmettendo:

  1. a) informazioni sulle note di vendita allo Stato membro di bandiera se una prima vendita proviene da un peschereccio di un altro Stato membro;

  2. b) informazioni sulla dichiarazione di assunzione in carico se il pesce è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera o dallo Stato membro di sbarco;

  3. c) informazioni sulle note di vendita e sulla dichiarazione di assunzione in carico allo Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco.

1. Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo da essa designato, in particolare:

  1. a) dati del sistema di controllo dei pescherecci quando i suoi pescherecci sono presenti nelle acque di un altro Stato membro;

  2. b) le informazioni del giornale di bordo sulle attività di pesca quando i suoi pescherecci pescano nelle acque di un altro Stato membro;

  3. c) dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo quando tali operazioni sono effettuate in porti di un altro Stato membro;

  4. d) notifica preventiva quando il porto previsto si trova in un altro Stato membro.

3. Le modalità per l’applicazione del presente capo, in particolare riguardo a controllo della qualità, rispetto dei termini per la presentazione dei dati, controlli incrociati, analisi e verifiche dei dati, nonché alla definizione di un formato standard per lo scaricamento e lo scambio dei dati sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Capo II. Riservatezza dei dati

Art. 112 Protezione dei dati personali

1. Il presente regolamento non lede e non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale e, in particolare, non modifica in alcun modo né gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne il loro trattamento dei dati personali, ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi delle istituzioni e degli organismi dell'Unione per quanto concerne il loro trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, nell’adempimento delle loro responsabilità.

2. I diritti delle persone sono esercitati in conformità della legge dello Stato membro che ha memorizzato i loro dati personali e in particolare delle disposizioni che recepiscono la direttiva 95/46/CE per quanto riguarda i loro dati di registrazione trattati in sistemi nazionali e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i loro dati di registrazione trattati in sistemi dell'Unione.

Art. 113 Riservatezza del segreto professionale e commerciale

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire il trattamento dei dati raccolti e ricevuti nell’ambito del presente regolamento in conformità delle norme applicabili in materia di segreto professionale e commerciale dei dati.

2. I dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione non sono trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, devono avervi accesso, a meno che gli Stati membri da cui provengono i dati non abbiano dato il loro esplicito consenso.

3. I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che li forniscono non diano il loro esplicito consenso a che i dati siano usati per altri scopi e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell’autorità destinataria non vietino tale uso.

4. I dati trasmessi nell’ambito del presente regolamento a persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione o l’organismo da essa designato, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio:

  1. a) la tutela della privacy e dell’integrità dell’individuo, conformemente alla legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali;

  2. b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;

  3. c) i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure

  4. d) l’obiettivo di ispezioni o indagini,

sono soggetti alle norme applicabili in materia di riservatezza. Le informazioni possono sempre essere divulgate se ciò è necessario per far cessare o vietare un’infrazione alle norme della politica comune della pesca.

5. I dati di cui al paragrafo 1 beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione.

6. Il presente articolo non deve intendersi come un ostacolo all’utilizzo dei dati, ottenuti in virtù del presente regolamento, nell’ambito di azioni o procedimenti legali successivamente avviati per inosservanza delle norme della politica comune della pesca. Le autorità competenti dello Stato membro che trasmette i dati sono informate di tutti i casi in cui i dati suddetti sono utilizzati a tali fini.

7. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali riguardanti la reciproca assistenza in materia penale.

Capo III. Siti web ufficiali

Art. 114 Siti web ufficiali

1. Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro istituisce, anteriormente al 1o gennaio 2012, un sito web ufficiale accessibile via Internet e contenente le informazioni elencate agli articoli 115 e 116. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet del loro sito web ufficiale. La Commissione può decidere di elaborare norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione tra gli Stati membri e tra questi, l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e la Commissione, anche per quanto riguarda la trasmissione di resoconti regolari delle attività di pesca rispetto alle possibilità di pesca.

2. Il sito web ufficiale di ogni Stato membro comprende una zona accessibile al pubblico e una zona protetta. Ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornati nel proprio sito web i dati necessari a fini di controllo conformemente al presente regolamento.

Art. 115 Zona del sito web accessibile al pubblico

Gli Stati membri pubblicano senza indugio nella zona accessibile al pubblico dei loro siti web o prevedono un collegamento diretto verso:

  1. a) il nome e l’indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 7;

  2. b) l’elenco dei porti designati ai fini del trasbordo di cui all’articolo 20, con l’indicazione delle ore di apertura;

  3. c) un mese dopo l’entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l’elenco dei porti designati di cui all’articolo 43, con l’indicazione delle ore di apertura, e, entro i trenta giorni successivi, le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie soggette al piano pluriennale presenti in ogni singolo sbarco;

  4. d) la decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale e definisce chiaramente la zona geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura, di cui all’articolo 53, paragrafo 2;

  5. e) i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione di giornali di bordo sulle attività di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto, di cui agli articoli 14, 17, 20, 23, 62, 66 e 68;

  6. f) una carta con le coordinate delle zone di chiusura delle attività di pesca in tempo reale di cui all’articolo 54, con l’indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;

  7. g) la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell’articolo 35 e tutte le informazioni necessarie.

Art. 116 Zona protetta del sito web

1. Nella zona protetta del proprio sito web ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornato l’accesso agli elenchi e alle banche dati seguenti:

  1. a) gli elenchi dei funzionari addetti alle ispezioni di cui all’articolo 74;

  2. b) la banca dati elettronica per il trattamento dei rapporti di ispezione e sorveglianza compilati dai funzionari di cui all’articolo 78;

  3. c) i file informatici del sistema di controllo dei pescherecci registrati dal proprio centro di controllo della pesca di cui all’articolo 9;

  4. d) la banca dati elettronica contenente l’elenco di tutte le licenze di pesca e autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite conformemente al presente regolamento, con la chiara indicazione delle condizioni applicabili e delle informazioni relative a tutti i casi di sospensione e di revoca;

  5. e) il modo di misurare il periodo continuativo di 24 ore di cui all’articolo 26, paragrafo 6;

  6. f) la banca dati elettronica contenente tutti i dati relativi alle possibilità di pesca di cui all’articolo 33;

  7. g) programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46;

  8. h) la banca dati elettronica utilizzata per la verifica della qualità e della completezza dei dati raccolti, di cui all’articolo 109.

2. Ciascuno Stato membro assicura:

  1. a) l’accesso remoto per la Commissione o l’organismo da essa designato a tutti i dati di cui al presente articolo attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette;

  2. b) lo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato.

3. Lo Stato membro concede l’accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall’organismo da essa designato.

4. L’accesso ai dati contenuti nella zona protetta del sito web può essere concesso unicamente a specifici utenti a tal fine autorizzati dallo Stato membro interessato o dalla Commissione o dall’organismo da essa designato. L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle mansioni ed attività volte a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed è pertanto subordinato alle norme di riservatezza che disciplinano il trattamento di tali dati.

5. I dati contenuti nella zona protetta del sito web sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’informazione è registrata. I dati personali che devono essere scambiati, in conformità del presente regolamento, per scopi storici, statistici o scientifici sono scambiati esclusivamente in una forma che li renda anonimi oppure, laddove ciò non sia possibile, sono conservati soltanto a condizione che l’identità dell’interessato sia criptata.

6. Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Titolo XIII. Attuazione

Art. 117 Cooperazione amministrativa

1. Le autorità responsabili dell’attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità competenti dei paesi terzi, con la Commissione e con l’organismo da essa designato al fine di garantire l’osservanza del presente regolamento.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1 è istituito un sistema di assistenza reciproca che comprende norme sullo scambio di informazioni a seguito di una richiesta o su base spontanea.

3. Lo Stato membro in cui si sono svolte le attività di pesca fornisce per via elettronica le informazioni pertinenti alla Commissione, su sua richiesta, contestualmente al loro invio allo Stato membro di bandiera del peschereccio.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 118 Obblighi di informazione

1. Gli Stati membri trasmettono ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Una valutazione dell’impatto del presente regolamento sulla politica comune della pesca è realizzata dalla Commissione cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento medesimo.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui sono precisate le modalità applicate per la compilazione dei rapporti sui dati di base.

5. Le modalità relative al contenuto e al formato delle relazioni degli Stati membri per l’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.