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Sez. 3, Sentenza n. 5409 del 17/06/1997 (Rv. 505237 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI | Nomina - Facoltà - Omesso esercizio - Effetti sulla disciplina della responsabilità per danni derivati dai lavori - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505237-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI

Nel contratto di appalto, se non diversamente pattuito, la nomina del direttore dei lavori, sia da parte del committente - di cui quegli è un rappresentante limitatamente al campo tecnico - sia da parte dell' appaltatore - nel cui interesse il medesimo svolge l' incarico - è una facoltà, il cui mancato esercizio non incide sulla disciplina normativa della responsabilità per i danni derivati dall' esecuzione di tali lavori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)