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Sez. 2, Sentenza n. 1233 del 23/06/1987 Ud. (dep. 30/01/1988) Rv. 177504 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTEFICI O RAGGIRI - EFFETTIVA INDUZIONE IN ERRORE - TRUFFA CONSUMATA - IDONEITÀ ASTRATTA - IRRILEVANZA - RATIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177504-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTEFICI O RAGGIRI - EFFETTIVA INDUZIONE IN ERRORE - TRUFFA CONSUMATA - IDONEITÀ ASTRATTA - IRRILEVANZA - RATIO - FATTISPECIE.*

La questione relativa all'idoneità astratta dell'artificio o del raggiro, di cui all'art. 640 cod. pen., a sorprendere la buona fede del terzo, può acquistare Rilevanza in tema di tentativo di truffa, ma non quando questa sia consumata con l'effettiva induzione in errore. In tale ipotesi l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e cioè dalla realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno. (nella fattispecie, l'ingiusto profitto era stato raggiunto per il mancato pagamento, da parte di un contribuente, di imposte INVIM, IVA e di registro, con danno per lo stato). (V mass n 149811; (V mass n 152193; (Conf mass n 138426; (Conf mass n 156937).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)