Sez. 2, Sentenza n. 4006 del 05/12/1974 (Rv. 372597 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ma in tal caso lo stesso giudice deve fornire un'adeguata formulazione delle ragioni che giustificano il suo dissenso, dimostrando di aver valutato anche i contrari argomenti esposti dal consulente medesimo a sostegno del suo parere tecnico. (Conf 1512'73, mass n 364270; 1430'73, mass n 364139).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)