Sez. 2, Sentenza n. 4777 del 13/07/1983 (Rv. 429664 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - NATURA - DIRITTO PERSONALISSIMO - TRASMISSIBILITÀ A FAVORE O NEI CONFRONTI DEI SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE DEL COEREDE - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - NATURA - DIRITTO PERSONALISSIMO - TRASMISSIBILITÀ A FAVORE O NEI CONFRONTI DEI SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE DEL COEREDE - ESCLUSIONE.*
Il diritto di prelazione tra coeredi, previsto dall'art. 732 cod. civ. per la durata della comunione ereditaria, integra un diritto personalissimo, contemplato in deroga al principio generale della libertà e dell'autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni al solo fine di assicurare la persistenza e l'eventuale concentrazione della titolarità dei beni ereditari in capo ai primi successori, e, pertanto, non è trasmissibile, né attivamente né passivamente, a favore o nei confronti dei successori a titolo universale del coerede. (V 4925/80, mass n 408780; (Conf 4048/78, mass n 393652; (Conf 3557/75, mass n 377755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)