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Sez. 2, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2026 (Rv. 676946-01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità - Conseguenze - Sentenza di accoglimento di azione revocatoria nei confronti di donazione - Riferimento alla trascrizione dell'atto - Estensione degli effetti alla trascrizione della successiva rettifica della donazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676946-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE

Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell'atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione.

Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 2666, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)