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Sez. 1, Sentenza n. 9656 del 19/08/1992 (Rv. 478571 - 01)

Associazioni e fondazioni - Associazioni non riconosciute - Scioglimento - Dell'associazione | Rapporti giuridici pendenti - Liquidazione - Organi legittimati - Procedura di liquidazione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1992-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478571-01

Associazioni e fondazioni - Associazioni non riconosciute - Scioglimento - Dell'associazione

Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di "prorogatio" , conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 27, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)