Sez. 4, Sentenza n. 5045 del 10/11/2010 Cc. (dep. 10/02/2011) Rv. 249564 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ricorso contro il provvedimento di rigetto dell'istanza - Notifica all'Ufficio finanziario - Istante detenuto - Richiesta all'ufficio matricola di trasmettere gli atti all'Ufficio finanziario - Equipollenza alla notifica.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso. (Nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta è atto equipollente alla notifica, ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)