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Sez. 1 - , Sentenza n. 39173 del 09/12/2021 (Rv. 663529 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - DELL'ATTORE | Intestazione dell’atto introduttivo - Esatta identificazione della parte che agisce in giudizio - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663529-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - DELL'ATTORE

La provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura; va dunque escluso che il giudice, aggirando o ignorando i criteri dettati dalla legge, possa procedere a detta individuazione in base alla propria interpretazione discrezionale, ancorché fondata su indicazioni anch'esse contenute nell'atto, ma diverse e ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di appello aveva ritenuto che l'istanza di fallimento, presentata da Equitalia Sevizi Riscossione successivamente alla sua estinzione "ex lege", fosse stata proposta dal nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate Riscossione, sol perché quest'ultima era indicata fra parentesi nell'epigrafe dell'atto).

Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)