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Ordinamento giudiziario

Testo in vigore al

Art. 152 Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

2. Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonche' i primi pretori.

3. Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.

4. L'istanza di ammissione deve essere inviata al Ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all'interessato.

Art. 153 Criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione

1. Ai fini dell'ammissione, il consiglio giudiziario prende in esame i precedenti di carriera del magistrato, le informazioni ed i rapporti che lo concernono, nonche' i titoli e i documenti eventualmente esibiti o richiesti di ufficio, con prevalente riguardo, per la formazione del giudizio di ammissibilita', all'attivita' prestata in relazione alle funzioni esercitate.

Art. 154 Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli

1. Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato puo' ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia. La commissione, nominata dal Ministro, e' composta da tre magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definitivamente sull'ammissione.

2. La commissione e' presieduta dal magistrato piu' anziano, dura in carica due anni e puo' essere confermata. Essa e' assistita, con funzioni di segretario, dal direttore dell'ufficio del personale della magistratura collegiale.

3. Il Ministro di grazia e giustizia puo' provocare dalla stessa commissione la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione.24

Art. 155 Motivi di esclusione dal concorso

1. I magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso possono conseguire la promozione soltanto a seguito di scrutinio.

2. Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, e' stato inflitto un provvedimento piu' grave dell'ammonimento.

3. Puo' tuttavia essere ammesso il magistrato che e' stato sottoposto a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non e' stata seguita da alcuna altra punizione disciplinare.

Art. 156 Ammissione dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari

1. Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, il giudizio di ammissione al concorso e' riservato al Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero.

2. Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, il giudizio stesso e' pronunziato dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma.

Art. 157 Commissione giudicatrice del concorso per titoli

1. Il concorso per titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati e' giudicato da una commissione nominata di volta in volta dal Ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

2. Con lo stesso decreto il Ministro nomina i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

3. In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal commissario effettivo piu' anziano.

4. La commissione e' assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.

Art. 158 Produzione dei titoli

1. I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero entro due mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno crede di aggiungere.

2. I lavori giudiziari, in numero di dieci, debbono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi, che sara' indicato dal Ministro col decreto che indice il concorso.55a

3. Se risulta che nel periodo indicato il concorrente non ha redatto lavori giudiziari, o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il Ministero stabilisce altro periodo, fermo tuttavia l'obbligo, pel concorrente, di produrre tutti i lavori eventualmente redatti nel periodo fissato col decreto che indice il concorso.

4. I concorrenti possono inviare, entro il termine di un mese dalla data di partecipazione dell'ammissione al concorso, lavori giudiziari di loro libera scelta, in numero non superiore a dieci, ed altri titoli.

Art. 159 Criteri di valutazione dei titoli

1. La commissione procede all'esame dei lavori e di tutti gli altri titoli e documenti prodotti. Essa deve tener particolarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento nell'esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della pubblica stima da cui e' circondato, di tutti i servizi prestati e degli incarichi assolti.

2. La commissione puo' delegare uno dei suoi componenti o richiedere l'invio di un magistrato ispettore, per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai quali ha appartenuto il concorrente nell'ultimo triennio gli opportuni ulteriori elementi di valutazione.

3. Nell'esame dei lavori e dei titoli deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

4. Per coloro che esercitano funzioni istruttorie penali o appartengono al pubblico ministero, deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti, e sul modo col quale le funzioni stesse sono state esercitate.

5. Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari, tiene prevalentemente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e dell'attivita' del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.

6. La maggiore anzianita' e' presa in considerazione unicamente all'effetto di determinare la precedenza in graduatoria nel caso di parita' di punti, salvo il disposto dell'articolo 148.

Art. 160 Classificazione dei concorrenti

1. Ciascun componente della commissione dispone di dieci punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

2. In esito alla classificazione di tutti i concorrenti, la commissione forma la definitiva graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

3. La commissione indica, per ciascun concorrente, se e' idoneo a funzioni direttive; se e' idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une a preferenza delle altre, indicando espressamente se e' da escludere la idoneita' del magistrato all'una o all'altra funzione.

4. La commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.

Art. 161 Ordine delle promozioni per concorso

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

2. Coloro che in due concorsi non hanno riportato una votazione di almeno otto decimi, non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo un biennio dall'ultimo al quale parteciparono.

Art. 162 Promozioni per scrutinio a turno di anzianita'

1. Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.

2. Il Ministro, se lo ritiene necessario, ha facolta' di stabilire, con la richiesta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto.

3. Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore piu' anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non piu' di 150 giudici e sostituti. L'anzianita' e' determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

4. Possono, altresi', prendere parte allo scrutinio, limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell'articolo 167, i primi pretori nonche' i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purche' provvisti di una anzianita' complessiva di servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici e sostituti compresi nella richiesta stessa.

Art. 163 Richiesta di scrutinio - Presentazione dei lavori

1. La richiesta del Ministro di grazia e giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare, del termine entro il quale gli interessati debbono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e dei periodi ai quali debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

2. Il termine per la presentazione dei lavori ed i periodi, non meno di due e non superiori complessivamente ad un anno, ai quali i lavori stessi debbono riferirsi, sono determinati dal presidente del consiglio superiore della magistratura.55a

Art. 164 Numero dei lavori

1. I lavori giudiziari debbono essere, di regola, in numero di dieci; il candidato puo' aggiungerne altri, a sua scelta, e relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

2. Se durante i periodi stabiliti il candidato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il presidente del consiglio superiore della magistratura fissa un altro periodo.55a

Art. 165 Svolgimento delle operazioni di scrutinio

1. Allo scrutinio si procede, di regola, secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.

2. Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel termine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso.

Art. 166 Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli

1. Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e l'attivita' giudiziaria da lui esplicata.

2. Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

3. Per coloro che appartengono al pubblica ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti o inquirenti e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

4. Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo 159.

Art. 167 Classificazione dei promovibili - Revisione dello scrutinio

1. I giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

2. Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

3. La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimita'.

4. Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 160.

5. La deliberazione relativa allo scrutinio e' comunicata all'interessato. Di essa puo' essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni unite, cosi' dall'interessato, come dal Ministro.

6. La revisione deve essere chiesta dall'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione suindicata. Il Ministro puo' chiederla in ogni tempo.

7. In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scrutinio, e non e' vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che puo' essere modificata in qualsiasi senso.

8. Non e' ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Art. 168 Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni

1. Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma gli elenchi dei promovibili distinti secondo le due classificazioni, ed in ordine di anzianita', salvo il disposto dell'art. 148.

Art. 169 Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione

1. I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se piu' anziani, negli elenchi da formarsi successivamente, salvi gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia le promozioni disposte anteriormente.

Art. 170 Efficacia della classifica - Rinnovazione dello scrutinio

1. Il magistrato che, per qualsiasi ragione, non e' promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non puo' ottenere la promozione se non si sottopone a nuovo scrutinio.

2. Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto se gli e' confermata la precedente classificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianita', tra i magistrati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilita'.

Art. 171 Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovibilita'

1. Il magistrato non ritenuto promovibile deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo due anni. Se neppure nel nuovo scrutinio e' dichiarato promovibile, egli e' dispensato dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennita' che eventualmente gli spettino.

Art. 172 Ordine delle promozioni per scrutinio

1. Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella Magistratura requirente. A quest'ordine puo' essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli.55a

2. I primi pretori compresi nell'elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.

3. Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio superiore lo ha dichiarato idoneo.