diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8997 del 05/06/2012 (Rv. 622634 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione per responsabilità civile dei magistrati - Competenza territoriale - Criterio di collegamento ex art. 11 cod. proc. pen. - Operatività - Anche per i magistrati apicali - Con riferimento alla sede di servizio anziché al distretto di appartenenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622634-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di azione per la responsabilità civile dei magistrati, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, il criterio di collegamento di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4 della legge n. 117 del 1988, opera nei confronti di tutti i magistrati, compresi quelli delle istituzioni di vertice (nella specie, Consiglio di Stato), non ostandovi, sul piano lessicale, il termine "distretto", adoperato nell'art. 4 cit., atteso che tutti i magistrati, anche quelli che non hanno un "distretto" di appartenenza, operano comunque in una sede (nella specie, in Roma), rispetto alla quale può individuarsi la sede diversa ex art. 11 cod. proc. pen. (nella specie, in Perugia), al fine di assicurare che i giudici competenti a decidere sulla responsabilità non siano prossimi ai giudici cui la responsabilità è ascritta.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)