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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

Testo in vigore al

Art. 21

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986 e' estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalita' dei lavoratori dipendenti relativamente:

  1. a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;

  2. b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.

Art. 22

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986:

  1. a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed e' soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

  2. b) gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo pari a lire 250.000 annue;

  3. c) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese;

  4. d) la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria e' pari a quella stabilita per i lavoratori attivi delle predette categorie dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

  5. e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non puo' comunque essere inferiore a lire 50.000 ne' superiore a lire 822.000 per le aziende non montane ed e' ridotto alla meta' per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

  6. f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono tenuti a versare un contributo capitano aggiuntivo in misura pari a lire 120.00 annue.

2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a decorrere dal 1 gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attivita' commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e' aumentato di lire 20.000.

3. L'aumento di cui al comma precedente e' soggetto alla disciplina della perequazione automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di inabilita' ed ai superstiti, nonche' alle pensioni di invalidita' i cui titolari abbiano raggiunto l'eta' di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.

Art. 23

1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o piu' componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare e' formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di
famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi
natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare e' resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza.
L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10 per cento.

3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

5. Sono fatti salvi gli aumenti della indennita' spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorche' in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

6. Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, la tabella allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, e' sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

Art. 24

1. - Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1 maggio e al 1 novembre di ciascun anno.

2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

3. In sede di prima applicazione il rapporto e' effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale e' ridotta al 75 per cento.

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Art. 25

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

2. La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e' pari al 2 per cento.

3. Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.

Art. 26

1. Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche' quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternita', nonche' all'indennita' di richiamo alle armi.

Titolo XI. Disposizioni in materia socio-sanitaria

Art. 27

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986/1988, sono cosi' modificate:

  1. a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti conseguenti all'applicazione del successivo articolo 28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione dell'assistito in vigore dal 1 marzo 1986, viene fissato in lire 743 miliardi;

  2. b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi, di cui lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unita' sanitarie locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi, e' autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988. I progetti finalizzati agli obiettivi di cui sopra sono definiti dal Ministero della sanita' sentite le regioni, e i relativi interventi sono gestiti per la parte di rispettiva competenza dal Ministero della sanita' e dalle regioni.

3. A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalita' previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 28

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta.
E' soppresso il comma 4 del medesimo articolo 10.

2. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' fissata al 25 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 30.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse e' fissato in lire 60.000.

3. Con la stessa decorrenza e' stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale e' stabilita nella misura di lire 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o piu' persone: lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.

5. Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi quarto e settimo dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

6. Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa previste rispettivamente dai decreti del Ministro della sanita' 10 febbraio 1984 e 23 novembre 1984 per i soggetti affetti da determinate forme morbose nonche' le esenzioni indicate nei protocolli per la tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, e quelle di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per le categorie di invalidi e assimilati.

Art. 29

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonche', se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unita' sanitarie locali, possono prevedere:

  1. a) la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;

  2. b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali;

  3. c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o piu' delle seguenti prestazioni: prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge.

2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie locali.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 28.

Art. 31

1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Sono soppressi i contributi istituiti dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati.

3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

4. Per tutti gli aventi diritto alle indennita' economiche di maternita', restano fermi i contributi stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.

6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennita' di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresi' confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. E' soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.

9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari.
Il contributo predetto e' ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non puo' comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984
, la misura predetta e' ridotta del 50 per cento.

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, e' stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme gia' pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.

14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento.

15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.

16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250.

17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonche' gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi.
Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione de lo stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986.

Titolo XII. Disposizioni diverse

Art. 32

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. E' abrogata la lettera a) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.

4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.

5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, e' ridotta di lire 350 miliardi.

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887
, concernente le modalita' di versamento alla Cassa stessa delle annualita' di contributo dovute dallo Stato, e' forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.

8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre "ogni semestre".

9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, e' elevato a lire 2 milioni.

10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro".

11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento e' annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro".

12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, e' sostituito dal seguente: "All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, puo' essere corrisposto un contributo annuo nella misura che verra' determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro".

13. L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' sostituito dal seguente:
"I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo".

14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.

15. E' autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della stessa legge n. 578 del 1971.

16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.

17. Le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni successivi.

18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.

19. E' autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresi' essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

21. Per gli edifici pubblici gia' esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalita' di investimento, una quota pari all'1 per cento e' destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Per gli anni successivi la quota percentuale e' elevata al 2 per cento.

24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta e' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.

25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, e' destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.

26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi.

Art. 33

2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non e' ammessa la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi.

3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori gia' eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione e' aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1 gennaio e 1 luglio di ciascun anno.

4. Per i lavori di cui al comma 2 e' introdotta altresi' la facolta', esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non e' ammesso il ricorso alla revisione prezzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

Art. 34

1. Per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100 miliardi per l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.3

3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), e' prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, che si avvarra' della segreteria tecnica prevista dall'articolo 3 della stessa legge.

Art. 35

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1987, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Le aziende di credito che detengono disponibilita' delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore della presente legge in quattro rate di ammontare pari ad un quarto della eccedenza stessa e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 1 giugno e 1 dicembre di ciascun anno.
Sulle somme non versate alle predette scadenze e' dovuto da parte delle aziende di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

3. Qualora le predette regioni e province autonome non comunichino alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera disponibilita' ai fini del versamento di cui al precedente comma.45

Art. 36

1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonche' l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e' disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il predetto stanziamento affluira' ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potra' avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 38

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI