Sez. 2, Sentenza n. 2094 del 05/07/1971 (Rv. 352787 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE - DISPOSIZIONI DEL PIANO REGOLATORE E NORME DI ATTUAZIONE - COSTITUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI A FAVORE DEI PRIVATI - POSSIBILITA - INOSSERVANZA - RESTITUZIONE IN PRISTINO - DEMOLIZIONE - PRESUPPOSTI - NORME EDILIZIE INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE - DISPOSIZIONI DEL PIANO REGOLATORE E NORME DI ATTUAZIONE - COSTITUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI A FAVORE DEI PRIVATI - POSSIBILITA - INOSSERVANZA - RESTITUZIONE IN PRISTINO - DEMOLIZIONE - PRESUPPOSTI - NORME EDILIZIE INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE.*
Dalle norme generali di piano regolatore e da quelle di attuazione relative possono derivare a carico della proprieta privata, insieme con vincoli di diritto pubblico attinenti al rispetto di generali esigenze urbanistiche, diritti soggettivi dei privati a pretendere l'osservanza delle norme stesse in quanto ineriscono alla materia prefigurata e disciplinata dall'art 872 cod civ, secondo il preciso richiamo in esso contenutò pertanto, l'Azione reale tendente alla riduzione in pristino e ammessa soltanto a rimuovere gli effetti antigiuridici delle violazioni delle norme edilizie che siano integrative di quelle proprie del codice civile in ordine alle distanze tra costruzioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 22, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 4, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 13, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)