Approvazione del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo
Testo in vigore al
Art. 24
1. L'inscritto che cessi dal prestar servizio, senza aver raggiunto il diritto a pensione, ha facolta', per la parte di prestazioni contemplata dal n. 1 dell'art. 11:
a) Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facolta' di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 10% della
retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio;1b) di sospendere il versamento del contributo, quando siano raggiunti almeno 20 anni di assicurazione. In tal caso per il raggiungimento degli anni di assicurazione di cui alla lettera b) dell'art. 11, gli anni decorsi dalla sospensione si aggiungono a quelli di effettiva assicurazione.
2. L'inscritto che cessi dal prestar servizio presso aziende di gestioni di imposte di consumo o sospenda, dopo averla iniziata, la continuazione volontaria dell'assicurazione, come alla precedente lettera a) del presente articolo, qualora entro un anno dalla cessazione non riprenda servizio, puo' richiedere il pagamento per una volta tanto di una somma pari al 90 %, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia, corrispondenti ai periodi di servizio durante i quali l'iscritto fu soggetto a tale assicurazione e che sono alla stessa assegnati. Tale facolta' e' estesa anche al personale di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217.
3. La domanda per l'esercizio della facolta' di cui al precedente comma deve essere presentata non prima del tredicesimo e non dopo il ventiquattresimo mese della cessazione del servizio presso gestioni di imposte di consumo; trascorso tale termine, la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale fino all' 8 luglio 1938 e con quello assegnato alle assicurazioni dirette o di famiglia per il periodo successivo a tale data, e' trasferita nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruoli dei contribuiti riversati), dedotta la parte corrispondente alla assicurazione
obbligatoria invalidita' e vecchiaia.
4. Per la durata di due anni dalla cessazione dal servizio, o, in caso di rimborso di cui al comma precedente, fino alla data di presentazione della domanda, l'inscritto o i suoi aventi causa conservano il diritto alle prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 11.
Art. 25
1. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto alla indennita' di anzianita' a norma di legge, ovvero a norma di contratto collettivo o regolamento aziendale, sul quali abbia espresso favorevole parere il Comitato di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista.
2. Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sara' corrisposta:
a) al Fondo di cui all'articolo 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio del servizio;
b) per meta' all'iscritto e per meta' al suddetto Fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;
c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.
3. Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna la intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purche' il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio.
4. Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, la riserva matematica sara' corrisposta:
a) interamente al Fondo di cui all'articolo 31, nei casi di licenziamento per i quali non e' prevista la corresponsione della indennita' di anzianita';
b) all'iscritto fino alla concorrenza della indennita' di anzianita' e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'articolo 34, nei casi per i quali e' prevista la corresponsione della predetta indennita' in tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite dalla assicurazione mista ai sensi dell'articolo 19, risultino inferiori alla indennita' di anzianita' a ciascuno spettante in forza, di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale, esse saranno integrale prelevando la differenza dal Fondo di cui all'articolo 31 del presente regolamento.4
Art. 26
1. L'inscritto che cessi dal prestare servizio prima di aver conseguito il diritto alla liquidazione di cui all'art. 19 e che, a norma dell'art. 25, abbia diritto alla indennita' di anzianita', ha facolta', in sostituzione dell'indennita' stessa:
a) di continuare l'assicurazione mista di cui all'art. 11, n. 2, versando un contributo annuo pari al contributo variato negli ultimi 12 mesi di servizio per l'assicurazione mista o destinando a contributo unico la somma spettantegli a norma del precedente art. 25;
b) di sospendere, per un periodo non superiore a due anni, durante la sua comprovata, disoccupazione come dipendente da gestioni imposte di consumo, il versamento del contributo, purche' l'assicurazione sia gia' in vigore da almeno un biennio. In tal caso l'assicurazione mista rimane in vigore senza alcun versamento di contributi, fermo restando il diritto alla integrazione di cui al precedente art. 25 per il caso, in cui la indennita' di anzianita', spettantegli alla data di cessazione dal servizio, risulti maggiore della riserva matematica a quella data.
2. L'importo dei contributi scaduti e non corrisposti, con i relativi interessi composti del 4,50 %, puo' essere versato in qualunque momento, durante l'ulteriore periodo di assicurazione e, in caso di non avvenuto versamento, e' trattenuto all'atto della liquidazione;
c) di richiedere in qualsiasi momento una assicurazione liberata dall'obbligo di ogni ulteriore versamento dei contributi. In tal caso, il capitale assicurato e' ridotto alla misura risultante, considerando come contributo unico alla data di cessazione del versamento, l'intera riserva matematica.
3. Le facolta' di cui al presente articolo devono essere esercitate entro il termine di due anni dalla data di cessazione dal servizio.
4. L'inscritto ha, inoltre, in ogni tempo, la facolta' di richiedere il pagamento della riserva matematica dell'assicurazione mista e della eventuale integrazione spettantegli, al netto di quanto dovuto ai sensi del secondo comma della precedente lettera b).
Art. 27
1. Per gli inscritti gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la gestione deve liberarsi dagli obblighi ad essa derivanti per le indennita' di anzianita' maturate fino all'8 luglio 1938, mediante il versamento di un contributo unico, a totale suo carico, corrispondente a detta indennita' di anzianita' per il proprio personale secondo le norme di legge vigenti o in base ai contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali. La misura del predetto contributo, qualora competa all'impiegato la indennita' nella misura di legge, e' determinata in ragione del 3,50 % della retribuzione annua, di cui all'art. 4, risultante all'8 luglio 1938 per anno di anzianita' di servizio maturata alla data medesima.
2. Qualora, invece, competa una indennita' superiore a quella di legge, il contributo del 3,50 % e' proporzionalmente aumentato. Il contributo puo' essere prelevato dai fondi di previdenza aziendali precostituiti dalla gestione, salvo patti espressi in contrario.
3. Il contributo unico e' investito in assicurazione mista per un mcapitale risultante dal prodotto del suo importo per il coefficiente stabilito dalla tariffa di cui all'art. 30.
4. Se l'inscritto alla data dell'8 luglio 1938 aveva eta' superiore ai 50 anni, l'importo del contributo unico viene investito in capitalizzazione finanziaria al tasso del 5 % all'anno.
5. Nel caso che il datore di lavoro debba riconoscere al lavoratore periodi di anzianita' anteriori all'8 luglio 1938, superiori a quelli denunciati a suo tempo, la retribuzione da prendere a base per riscatto e' quella corrisposta al dipendente al momento del riconoscimento.
L'onere relativo al contributo unico, ove venga richiesta la rateizzazione in 80 trimestralita', secondo le norme di cui all'art. 29, e' a carico, per le rate scadute, del datore di lavoro che procede al predetto riconoscimento.
6. I contributi per il riconoscimento di maggiore anzianita' posteriore all'8 luglio 1938, tardivamente denunziata, sono calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianita'.
7. Ugualmente sono calcolati in base alla retribuzione corrisposta dall'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che siano tardivamente denunciati per l'iscrizione al Fondo.
8. I contributi relativi a periodi di anzianita' successivi all'8 luglio 1938 devono essere versati in unica soluzione dal datore di lavoro che procede al riconoscimento dell'anzianita'.
Art. 28
1. Agli effetti delle prestazioni valgono, per il contributo unico di cui al precedente articolo, le norme stabilite nell'art. 11, parte seconda e seguenti.
2. Quando si debba provvedere a liquidazione del capitale di riscatto dell'assicurazione mista, il valore corrispondente al contributo unico di cui sopra sara' uguale all'intera riserva matematica, con un minimo pari al contributo unico stesso.
Art. 29
1. Il contributo unico, di cui all'art. 27, puo' essere versato dalla gestione in ottanta rate trimestrali, anticipate e costanti, comprensive del capitale e interesse al saggio del 5 %, previa annotazione d'obbligo sui capitoli speciali di appalto.
2. La prima rata di ammortamento deve essere riportata al 9 luglio 1938, con l'aggiunta degli interessi decorsi da quella data.
3. In caso di passaggio tra due gestioni appaltate, la gestione subentrante e' tenuta alla corresponsione delle rate di ammortamento residue in pagamento del contributo suddetto.
4. In caso di passaggio da una gestione appaltata alla conduzione diretta l'azienda cessante potra':
a) o versare, prima della liquidazione dei conti col Comune, con le norme stabilite dal Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'interno, il valore attuale delle residue rate di ammortamento;
b) o continuare nella prevista rateazione del contributo, costituendo pero' un'idonea garanzia, fino alla costituzione della quale non potra' essere svincolata la cauzione della gestione.
5. Nel caso di cui alla lettera b), se, mentre dura l'ammortamento del contributo unico, la gestione della imposta e' concessa ad un nuovo appaltatore l'onere dell'ulteriore ammortamento passa all'appaltatore medesimo, secondo le norme del quarto comma del presente articolo. In tal caso la cauzione dell'azienda appaltatrice resta a garanzia del debito e il Comune non potra' autorizzare lo svincolo senza il preventivo benestare dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Art. 30
1. Le assicurazioni miste sulla vita e le capitalizzazioni finanziarie, contemplate nel presente regolamento, sono affidate all'Istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e modalita' che saranno approvate dal Comitato speciale o stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra detto Istituto o l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
2. L'Istituto nazionale delle assicurazioni assume l'operazione finanziaria relativa alla indennita' di anzianita' maturata all'8 luglio 1938 e garantisce la liquidazione dei capitali assicurati col contributo unico, anche quando detto contributo sia versato ratealmente. L'Istituto medesimo e' surrogato, per la riscossione delle rate di ammortamento del contributo unico di cui all'art. 27, nei diritti e privilegi concessi agli impiegati dall'art. 15 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, oltre alle garanzie di cui all'art. 29.
3. Le tariffe di assicurazione mista o capitalizzazione, richiamate negli articoli 19 e 27, sono approvate con decreto del Ministero delle corporazioni.
4. La partecipazione, spettante agli assicurati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, sugli utili annuali di gestione per gli inscritti a norma del presente regolamento, e' versata al fondo e assegnata al fondo di cui all'art. 34.
5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni tiene, per le prestazioni ad esso affidate con il presente articolo, una gestione contabile separata dalle altre assicurazioni.
Art. 31
1. L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale accredita, annualmente, alle attivita' del fondo, da esso gestite, lo interesse medio risultante dagli investimenti dell'Istituto stesso.
2. Le spese di gestione sostenute, sia dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, sono imputate rispettivamente ai fondi costituiti con le quote di contributo assegnate alle assicurazioni di pensioni e con le quote di contributo assegnate alle assicurazioni miste sulla vita, salvo le spese comuni alle due forme di assicurazione che saranno annualmente ripartite, in ragione, rispettivamente, dei 3/5 o 2/5.
Art. 32
1. Alla fine di ogni quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1939, e' compilato il bilancio tecnico del fondo.
2. Tale bilancio deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato speciale e quindi trasmesso ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze.
3. Il Ministero delle corporazioni, sentite le associazioni professionali interessate, su proposta del Comitato speciale, puo' promuovere i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni in relazione alle risultanze del bilancio tecnico.
Art. 33
1. Il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio o alla morte dell'inscritto.
2. In caso di cessazione dal servizio, prima che l'iscritto abbia conseguito il diritto alla pensione, e che tale diritto sia maturato in base all'art. 24, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
3. Per tutto quanto non e' specificatamente contemplato dal presente regolamento o, in particolare, per quanto si riferisce alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni o dei capitali ed alle controversie inerenti all'applicazione del presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e relativo regolamento.
4. La pensione di invalidita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Art. 34
1. E istituito un fondo di integrazione a favore degli iscritti, amministrato con le norme dell'art. 1 del presente regolamento. Ad esso affluiscono:
1) le penalita' di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;
2) i proventi relativi al personale dimissionario nel 1° e 2° quinquennio e quelli relativi al personale licenziato per giusta causa (salvo i casi di riduzione di onere di cui all'art. 40);
3) il 5% dei contributi unici ed il 10% dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste;
4) il contributo straordinario integrativo, per tutto il tempo e nella misura in cui sara' fissato;
5) ogni altro provento previsto dal regolamento.
2. Col fondo di integrazione si provvede alla integrazione delle prestazioni di assicurazione e capitalizzazione, fino alla concorrenza delle indennita' di anzianita', che, in ogni caso, saranno corrisposte agli iscritti a norma di legge, dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali.
3. Annualmente verra' sottoposto al Comitato la situazione contabile del fondo di integrazione, e, ove la stessa presenti dei margini attivi, il Comitato potra' disporne l'accantonamento per eventuali future passivita', o l'assegnazione, in tutto o in parte, a prestazioni assistenziali a favore degli iscritti.
4. Qualora possa prevedersi che l'aliquota del contributo integrativo sia superiore a quella necessaria per mantenere l'equilibrio del fondo, il Comitato ha facolta' di proporne la riduzione al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, il quale disporra' in conseguenza a mezzo di suo decreto di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. Nel caso, invece di insufficienza del fondo d'integrazione, il Comitato medesimo proporra' allo stesso Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale la nuova aliquota alla quale riterra' necessario elevare il contributo integrativo, aliquota che sara' fissata a mezzo di decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni interessate.6
Art. 35
1. Il personale gia' inscritto al fondo che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbia eta' superiore ai 50 anni, ha facolta' di accettare le prestazioni di pensione da questo indicate, o di optare per quelle stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, con le modificazioni di cui all'articolo seguente, destinando ad esse un contributo pari al 10 per cento delle retribuzioni.
2. In caso di opzione, la eccedenza di contributo, oltre il suddetto 10 per cento, e' investita in capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 per cento all'anno.
3. La somma risultante e' sostitutiva delle indennita' di anzianita' in dipendenza del periodo di servizio successivo all'8 luglio 1938.
4. Qualora tale somma, aumentata del montante costituito con il contributo unico, risulti inferiore alla indennita' di anzianita', essa viene integrata, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'art. 34, fino alla concorrenza della indennita' stessa.
5. L'opzione deve essere esercitata dall'inscritto entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. Trascorso tale termine, senza che sia stata esercitata tale facolta', si intendono applicate le disposizioni del presente regolamento.1
Art. 36
1. In caso di opzione, ai sensi del precedente articolo, la pensione e' liquidata per invalidita' dopo dieci anni di assicurazione, o anche prima, se l'invalidita' e' dovuta a causa di servizio; e per anzianita', a 65 anni di eta' con almeno 10 di assicurazione.
2. La misura annua della pensione e' calcolata come segue:
a) il 33,75% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi dieci anni di assicurazione;
b) il 16,875% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dopo il decimo anno di assicurazione;
c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni.1
3. La pensione non puo' essere inferiore ai due quinti della media degli stipendi dell'ultimo triennio precedente la cessazione dal servizio, presi a base per il calcolo del contributo, quando sia liquidata per invalidita' contratta in servizio.
4. In caso di morte, la pensione spetta alla vedova e agli orfani, secondo le norme di cui agli articoli 16 o 17 del presente regolamento quando la morte dell'inscritto avvenga:
a) dopo almeno 10 anni interi di assicurazione;
b) o per causa di servizio;
o) o dopo liquidata la pensione d'invalidita' o di anzianita'.
Art. 37
1. Il personale inseritio al fondo dal 1° gennaio 1925, che cessi dal servizio presso le gestioni imposte di consumo o non si avvalga della facolta' di opzione, a norma dell'art. 35, ha facolta' di liquidare la pensione, anche prima dei 65 anni di eta', ma non prima dei 55, pur non avendo raggiunto i 30 anni di assicurazione, quando possa dimostrare di aver prestato servizio alle dipendenze di aziende di gestione d'imposta di consumo per un periodo complessivo non inferiore a 30 anni. La misura della pensione e' calcolata in base al solo periodo di contribuzione al fondo.
Art. 38
1. La misura delle pensioni d'invalidita' e vecchiaia, gia' liquidate all'entrata in vigore del presente regolamento secondo le norme dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e' aumentata del 20 per cento sulla parte calcolata in base allo lettere a) e b) dello stesso articolo, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il personale, cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e che, alla data di cessazione dal servizio, aveva raggiunto i dieci anni d'inscrizione al fondo, e le condizioni indicate nella lettera b) dell'art. 11, ha facolta' di chiedere la liquidazione della pensione con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e con le norme di cui all'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, aumentata successivamente come al comma precedente. Tale facolta' deve essere esercitata entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
3. Nel caso che per tale periodo d'inscrizione sia stata liquidata una pensione secondo le norme delle assicurazioni obbligatoria o facoltativa, questa si intende compresa nella nuova pensione e le rate gia' riscosse sono dedotte dagli arretrati spettanti per la nuova liquidazione.
4. In caso di morte di persone che abbiano liquidata la pensione a norma dei precedenti due comma, si procede alla liquidazione della pensione al coniuge ed agli orfani, secondo l'art. 17 dal presente regolamento.
5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma, le pensioni gia' liquidate a vedove od orfani a norma del regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1925, n. 217, sono modificate secondo le aliquote di cui all'art. 17 del presente regolamento e sulla base della pensione diretta aumentata del 20 per cento.
6. Per il personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le somme attribuite all'assicurazione facoltativa, a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, possono essere versate all'assicurato, con l'interesse del 4,50 per cento dalla data di cessazione dal servizio, purche' ne sia fatta domanda non oltre i dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e in quanto non sia gia' stata liquidata la pensione nell'assicurazione facoltativa.
Art. 39
1. Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento le gestioni delle imposte di consumo devono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in triplice copia, l'elenco di tutto il personale in servizio da assicurare, con annotazione delle rispettive generalita' o competenze, dell'anzianita' di servizio maturata alla data dell'8 luglio 1938 o della misura della retribuzione per il calcolo dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 27.
2. Alla fine di ciascun trimestre, con il versamento del contributo, le gestioni trasmetteranno all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in triplice copia, l'elenco del personale in servizio durante il trimestre, con il contributo spettante a ciascuno.
3. A ciascun inscritto sara' rilasciato dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale un libretto sul quale sara', ad ogni quinquennio, registrato l'ammontare dei contributi versati, o saranno riportate le tabelle di coefficienti per l'applicazione del presente regolamento.
Art. 40
1. In caso di dimissioni o di risoluzione per giusta causa ai sensi dell'art. 25, durante il periodo nel quale e' ammessa la rateizzazione di cui all'art. 29, le quote da attribuirsi al fondo di integrazione, ai sensi del detto art. 25 sono accreditate alla gestione, fino a concorrenza della somma effettivamente dovuta dalla gestione stessa, in pagamento del contributo unico relativo all'iscritto.
2. Le singole rate trimestrali ancora dovute dall'azienda, ai sensi dell'art. 29, saranno di conseguenza proporzionalmente diminuite a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del rapporto.
Art. 41
1. Ai sensi e per gli effetti della lettera c), art. 3, del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e' costituita presso il Ministero delle corporazioni una Commissione presieduta dal capo dei servizi della previdenza del Ministero stesso e composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) un rappresentante del Ministero delle finanze;
c) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista.
2. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero delle corporazioni.
Art. 42
1. Agli effetti del presente regolamento l'Istituto nazionale gestione imposte consumo e' considerato come appaltatore, in ogni caso, compresa la forma di gestione prevista dall'articolo 2 comma 4, del R. decreto-legge 28 dicembre 1936, numero 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640.
2. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
3. Imperatore d'Etiopia
4. Il Ministro per le corporazioni
5. LANTINI.