Sez. 5, Sentenza n. 8671 del 05/06/1981 Ud. (dep. 09/10/1981) Rv. 150381 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - APPLICABILITÀ AI REATI DI FALSO IN ATTO PUBBLICO - LIMITI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - APPLICABILITÀ AI REATI DI FALSO IN ATTO PUBBLICO - LIMITI.*
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 seconda ipotesi cod. pen. è applicabile ai reati di falso in atto pubblico tutte le volte che il soggetto si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente, prima del giudizio, per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose proprie di un reato di natura non patrimoniale, che cioè non si concretano in un danno patrimoniale né in un danno non patrimoniale ma economicamente risarcibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)