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Sez. 1, Sentenza n. 1967 del 15/03/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 215920 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Presupposti - Minimo di pena scontata - Computabilità in essa delle pene condonate - Esclusione - Computo della liberazione anticipata - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215920-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Ai fini del raggiungimento del limite minimo di pena scontata, previsto per la concessione della liberazione condizionale, come dei benefici della semilibertà e dei permessi premio, non deve tenersi conto dell'indulto, ma solo dei periodi di pena effettivamente espiata, ai quali va sommato l'eventuale beneficio della liberazione anticipata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che questa interpretazione del sistema normativo si sottrae a qualsiasi censura di incostituzionalità, sotto il profilo della violazione sia del principio di eguaglianza, che non consente equiparazione del condono all'effettiva espiazione di pena, sia di quello del carattere rieducativo della pena, al quale è del tutto estraneo l'istituto dell'indulto, che costituisce solo una mera rinunzia dello Stato all'esecuzione, totale o parziale, della pena).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)