Sez. U, Sentenza n. 4573 del 06/05/1998 (Rv. 515158 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Poteri conferiti ai commissari straordinari (per il terremoto di Campania e Lucania del 1980) - Decorrenza dal 18 maggio 1981- Potere di autorizzare l'occupazione temporanea d'urgenza e di prorogarne la durata anche oltre il limite quinquennale - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
Per effetto dell'espresso disposto dell'art. 11, legge 18 aprile 1984, n. 80, che ha stabilito che i poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilità conferiti ai commissari straordinari (per il terremoto di Campania e Lucania del 1980) hanno decorrenza dal 18 maggio 1981 - disposizione questa che non è sospettabile di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost. - il commissario straordinario del governo, per la realizzazione del programma di interventi di cui alla l. 14 maggio 1981, n. 219, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici suddetti ha non solo il potere di individuare le aree destinate a tale scopo, con conseguente dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare sulle stesse, ma anche quello di autorizzare l'occupazione temporanea d'urgenza e di prorogarne la durata anche oltre il limite quinquennale posto dall'art. 20 legge 22 ottobre 1971 n. 865 ove l'esigenza di pubblico generale interesse, che è stata alla base del provvedimento, resti attuale ed il procedimento di espropriazione non abbia potuto essere completato per effettive ed incolpevoli difficoltà.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 18/04/1984 num. 80 art. 11, Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)