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Sez. 5, Sentenza n. 7240 del 12/05/2003 (Rv. 562905 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Presupposti - Natura agricola od extragricola del fondo - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Normativa comunitaria in materia di prodotti agricoli - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562905-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

Ai fini della sussistenza dell'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, dell'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, occorre, ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che il fondo, incluso nel perimetro consortile, tragga un vantaggio diretto e specifico da quelle opere, mentre è del tutto ininfluente la destinazione agricola od extragricola del fondo stesso, con la conseguenza che, ai fini indicati, è irrilevante la normativa comunitaria in materia di produzione agricola, la quale mira alla qualità dei prodotti, non già alla qualità acquisita, in diretta derivazione dalle opere di bonifica, dei fondi ricadenti nel perimetro consortile.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 860

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)