Sez. 6, Sentenza n. 1491 del 01/12/1970 Ud. (dep. 20/02/1971) Rv. 116803 - 01
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - REATI COMMESSI CONTRO MAGISTRATI - REATI COMMESSI IN UDIENZA - NECESSITA DELLA RIMESSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA.*
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - REATI COMMESSI CONTRO MAGISTRATI - REATI COMMESSI IN UDIENZA - NECESSITA DELLA RIMESSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA.*
A seguito della legge 18 giugno 1955 n 54, che, tra l'altro, ha soppresso il capoverso dell'art 60 cod proc pen, per il quale non si faceva luogo a rimessione del procedimento ad altro ufficio giudiziario quando il reato era stato commesso contro giudici o magistrati del PM nell'Esercizio o a causa delle loro funzioni, si deve ritenere che in ogni caso in cui il giudice od il magistrato del PM sia offeso da un reato, qualunque ne sia la causa, ed il procedimento appartenga alla Competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la Corte di Cassazione deve sempre provvedere a rimettere il procedimento ad altro ufficio giudiziario. Tale criterio vale anche nel caso in cui si tratti di reato commesso in udienza (art 435 cod proc pen), giacche il principio stabilito dall'art 60 cod proc pen e di applicazione generale e comprende tutte le possibili ipotesi, come si desume dalla ratio che e quella di evitare ogni sospetto di parzialita del magistrato, il quale potrebbe giudicare senza la necessaria serenita nel caso in cui egli stesso od un suo collega di ufficio sia offeso dal reato. La norma dell'art 60 cod proc pen toglie al giudice, che sarebbe competente secondo i normali criteri, la capacita a conoscere di quel determinato procedimento, onde la sua inosservanza determina una nullita ai sensi dell'art 185 n 1 cod proc pen. (V 104941, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 60 CORTE COST., Legge 18/06/1955 num. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)