Sez. 3 - , Sentenza n. 7283 del 16/03/2021 (Rv. 660913 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Compravendita immobiliare - Obbligo di informazione e consiglio - Contenuto - Estensione all'accertamento tecnico-giuridico circa la stabilità del titolo giudiziale trascritto - Sussistenza - Fattispecie.
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarene serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un notaio rogante un atto di compravendita immobiliare senza compiere le opportune indagini in ordine al titolo di proprietà dell'immobile acquistato per usucapione dal venditore in forza di una sentenza di primo grado che, benché trascritta, era stata impugnata e, quindi, non recava l'attestazione di passaggio in giudicato, censurando anche l'affermazione del giudice di secondo grado per la quale l'informazione sulla definitività della menzionata sentenza fosse una nozione "alla portata di tutti").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2658, Cod. Civ. art. 2673, Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)