Sez. 1, Sentenza n. 6734 del 27/04/1987 Ud. (dep. 22/05/1987) Rv. 176060 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE - NATURA - ORGANO GIURISDIZIONALE AUTONOMO - MAGISTRATI TOGATI - NOMINA - CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - MANCANZA - ALL'EPOCA DEL PROCESSO - NULLITÀ - NATURA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE - NATURA - ORGANO GIURISDIZIONALE AUTONOMO - MAGISTRATI TOGATI - NOMINA - CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - MANCANZA - ALL'EPOCA DEL PROCESSO - NULLITÀ - NATURA.*
Le corti di assise di primo e di secondo grado non sono Sezioni del tribunale o della Corte di appello bensì organi giurisdizionali autonomi con propria Competenza per territorio e per materia, oltre che con propria autonoma composizione; cosicché il Presidente e il magistrato che la compongono, nominati ai sensi dell'art. 8 della legge 10 aprile 1951 n. 287 acquistano la capacità di Esercizio della funzione giurisdizionale soltanto attraverso la specifica nomina e cioè mediante decreto del Presidente della Repubblica avente, pertanto, funzione costitutiva. Ne consegue che l'Esercizio dell'attività giurisdizionale senza che sia intervenuto il predetto decreto è viziato di nullità assoluta ex art. 185 n. 1, primo comma, cod. pro. Pen., rispetto alla quale non può avere alcuna efficacia l'emanazione successiva di detto decreto, nemmeno come sanatoria retroattiva. (V mass n 141436, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 10/04/1951 num. 287 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)