REGOLAMENTO (CEE) N. 1898/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (5), ha istituito l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; considerando che la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è caratterizzata da eccedenze strutturali e che occorre pertanto migliorare lo smercio di detti prodotti favorendone il consumo; considerando che è necessario proteggere la composizione naturale del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'interesse dei produttori e dei consumatori della Comunità; considerando che una regolamentazione che assicuri un'etichettatura appropriata ed intesa ad evitare di indurre il consumatore in errore può contribuire alla realizzazione di questo obiettivo; considerando che occorre di conseguenza definire il latte e i prodotti lattiero-caseari e precisare quali siano le denominazioni da riservare loro; considerando che è inoltre importante, a parte il caso dei prodotti la cui natura esatta è conosciuta a motivo del loro uso tradizionale, evitare qualsiasi confusione nella mente del consumatore tra i prodotti lattiero-caseari e gli altri prodotti alimentari, compresi quelli che contengono in parte componenti del latte; considerando che il presente regolamento è inteso, da un lato, a tutelare il consumatore e, dall'altro, a creare condizioni di concorrenza non falsate tra i prodotti lattiero-caseari ed i prodotti concorrenti nei settori della denominazione, dell'etichettatura e della pubblicatà; considerando che i prodotti concorrenti godono di un vantaggio concorrenziale a livello di prezzo di costo, dovuto al fatto che sono spesso fabbricati in gran parte con materie prime importate a dazio zero, laddove i prodotti lattiero-caseari hanno un prezzo di costo più elevato dettato dalla necessità di salvaguardare il reddito del produttore agricolo; considerando che è necessario che la Commissione segua da vicino l'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti di sostituzione concorrenti e che ne riferisca al Consiglio; considerando che, in attesa della relazione della Commissione, occorre che gli Stati membri che hanno già adottato misure nazionali volte a limitare la fabbricazione e la commercializzazione di tali prodotti nel loro territorio mantengano la loro normativa, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, sino al termine del quinto periodo di dodici mesi dell'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN ALLEGATO Denominazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino - Siero di latte- Crema- Burro- Latticello- Butteroil- Caseine- Grasso del latte anidro (MGLA)- Formaggio- Iogurt- Kefir- Kumis