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Sez. 6, Sentenza n. 7697 del 12/03/1974 Ud. (dep. 29/10/1974) Rv. 128317 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - CONCETTO DI SOTTRAZIONE - APPROPRIAZIONE DELLA COSA PIGNORATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - AMOTIO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128317-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - CONCETTO DI SOTTRAZIONE - APPROPRIAZIONE DELLA COSA PIGNORATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - AMOTIO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Ai fini della configurabilita del reato di cui all'art 334 cod pen, il concetto di sottrazione non implica necessariamente quello di appropriazione, per cui anche la semplice amotio della cosa pignorata, senza autorizzazione dell'autorita competente o segnalazione a questa, integra il reato di cui alla disposizione citata, in quanto alteri l'attitudine della cosa a soddisfare tempestivamente le esigenze per cui fu pignorata. (nella specie e stato ritenuto sussistente il delitto nel fatto del custode che, per eseguire alcune riparazioni, aveva trasferito l'automobile pignorata in un garage).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)