diritto.io

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Testo in vigore al

Art. 11 ter Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni congiunte di rimpatrio

1. Nello svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento delle operazioni congiunte di rimpatrio degli Stati membri di cui all'articolo 9, l'Agenzia può trattare i dati personali di coloro che sono oggetto di dette operazioni.

2. Il trattamento di tali dati personali rispetta i principi di necessità e proporzionalità. In particolare, esso è strettamente limitato ai dati personali che sono necessari ai fini dell'operazione di rimpatrio congiunta.

3. I dati personali sono cancellati non appena sia conseguito lo scopo per il quale erano stati raccolti, e al più tardi dieci giorni dopo il termine dell'operazione di rimpatrio congiunta.

4. Qualora uno Stato membro non trasferisca i dati personali al vettore, l'Agenzia può procedere a tale trasferimento.

5. Il presente articolo si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis.

Art. 11 quater Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi

1. Fatta salva la competenza degli Stati membri per quanto attiene alla raccolta di dati personali nel contesto di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi, e con riserva delle limitazioni stabilite ai paragrafi 2 e 3, l'Agenzia può trattare ulteriormente i dati personali che sono raccolti dagli Stati membri durante tali attività operative e che le sono trasmessi al fine di contribuire alla sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri.

2. Tale ulteriore trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è limitato ai dati riguardanti persone che sono sospettate dalle competenti autorità degli Stati membri, per motivi ragionevoli, di essere coinvolte in attività criminali transfrontaliere, nell'agevolazione di attività di migrazione illegale o in attività di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali15.

3. I dati personali di cui al paragrafo 2 sono ulteriormente trattati dall'Agenzia solo per i seguenti scopi:

  1. a) la trasmissione, caso per caso, a Europol o ad altre agenzie incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 13;

  2. b) l'elaborazione delle analisi dei rischi di cui all'articolo 4. Nel risultato di dette analisi i dati sono resi anonimi.

4. I dati personali sono cancellati non appena sono stati trasmessi a Europol o ad altre agenzie dell'Unione ovvero utilizzati per l'elaborazione delle analisi dei rischi di cui all'articolo 4. Il termine di memorizzazione non supera in ogni caso i tre mesi dalla data di raccolta di tali dati.

5.

Il trattamento di tali dati personali rispetta i principi di necessità e proporzionalità. I dati personali non sono utilizzati dall'Agenzia a fini di investigazione, un'attività che rimane di responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri.

In particolare, il trattamento dei dati è strettamente limitato ai dati personali che sono necessari per gli scopi di cui al paragrafo 3.

6. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001, la trasmissione ulteriore o altra comunicazione dei dati personali trattati dall'Agenzia a paesi terzi o ad altre terze parti sono vietate.

7. Il presente articolo si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis.

Art. 11 quater bis Trattamento dei dati personali nel quadro di EUROSUR

L'Agenzia può trattare dati personali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1052/2013, che si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis del presente regolamento. In particolare, il trattamento di tali dati rispetta i principi di necessità e proporzionalità e sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di tali dati personali trattati dall'Agenzia a paesi terzi.

Art. 11 quinquies Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione16. Tali norme si applicano, inter alia, allo scambio, al trattamento e alla conservazione di informazioni classificate.

2. L'Agenzia applica i principi di sicurezza adottati in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate definiti nella decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quali attuati dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tali principi di sicurezza.

Art. 12 Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito.

2. Il supporto che l'Agenzia deve offrire in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda o il Regno Unito o entrambi.

3. L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da parte delle persone, delle frontiere esterne degli Stati membri.

Art. 13 Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali

L'Agenzia può collaborare con Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia per i diritti fondamentali»), altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, e con le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del TFUE e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi. In ogni caso, l'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito a tali accordi.

La trasmissione ulteriore o altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre agenzie, organi e organismi dell'Unione sono soggette ad accordi di lavoro specifici concernenti lo scambio di dati personali nonché alla previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati.

L'Agenzia può altresì, con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati, invitare osservatori di agenzie, organi e organismi dell'Unione o di organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 4 e 5 può avvenire solo con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati e alle attività di cui all'articolo 3 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

Art. 14 Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

1.

L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne e di diritti umani in particolare.

L'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.

L'istituzione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere, che comprendono altresì il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

2. L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del TFUE. Tali accordi di lavoro sono solamente connessi alla gestione della cooperazione operativa.

3. L'Agenzia può inviare nei paesi terzi i suoi funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti locali o regionali di cooperazione di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, istituite a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione17, e sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani. Il loro invio è approvato dal consiglio di amministrazione. Nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, è data priorità all'invio nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione clandestina. Per reciprocità, l'Agenzia può ugualmente ricevere funzionari di collegamento distaccati da quei paesi terzi per un periodo limitato. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24.

4. Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e il rimpatrio degli immigrati in posizione irregolare.

5. L'Agenzia può godere del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno per la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento.

6. L'Agenzia può altresì, con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 4 e 5 può avvenire solo con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati e alle attività di cui all'articolo 3 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

7. Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono includere disposizioni in ordine al ruolo e alle competenze dell'Agenzia, specie per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre inviate dall'Agenzia nelle operazioni congiunte o nei progetti pilota di cui all'articolo 3.

8. Le attività di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono soggette al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato quanto prima e in modo esaustivo su tali attività.

Capo III. Struttura

Art. 15 Status giuridico e ubicazione

L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.

L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche.

Essa è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

La sede dell'Agenzia è decisa dal Consiglio all'unanimità.

Art. 15 bis Accordo di sede

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, al vice direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai loro familiari sono fissate in un accordo fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale accordo è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione. Lo Stato membro che ospita la sede dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguate reti di trasporti.

Art. 16 Reparti specializzati

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia valuta la necessità di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime.

I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. L'Agenzia assicura la coerenza e l'uniformità di tali pratiche.

Ogni reparto specializzato presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.

Art. 17 Personale

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.

2. L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti alle autorità di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

3. Ai fini dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, può essere nominato agente di coordinamento in conformità dell'articolo 8 octies soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea o al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Ai fini dell'articolo 3 ter, paragrafo 3, possono essere designati a integrare le squadre europee di guardie di frontiera soltanto gli esperti nazionali distaccati da uno Stato membro presso l'Agenzia. L'Agenzia designa gli esperti nazionali che integreranno le squadre europee di guardie di frontiera in conformità di quell'articolo.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione in accordo con la Commissione ai sensi dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

5. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire il distacco presso l'Agenzia di esperti nazionali degli Stati membri. Tali disposizioni tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 3, in particolare del fatto che gli esperti nazionali sono considerati agenti distaccati con le competenze e i compiti di cui all'articolo 10. Sono incluse disposizioni sulle condizioni di invio.

Art. 18 Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Art. 19 Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Art. 20 Poteri del consiglio di amministrazione

1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione:

  1. a) nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 26;

  2. b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione generale è resa pubblica;

  3. c) adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio della Comunità e il programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;

  4. d) elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell'Agenzia a capo del direttore esecutivo;

  5. e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 28, 29, paragrafi 5, 9 e 11, 30, paragrafo 5, e 32;

  6. f) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;

  7. g) adotta il suo regolamento interno;

  8. h) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia, in particolare il piano pluriennale in materia di politica del personale. In conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee18, il piano pluriennale in materia di politica del personale è trasmesso alla Commissione e all'autorità di bilancio, previo parere favorevole della Commissione;

  9. i) adotta il piano pluriennale dell'Agenzia diretto a definire la futura strategia a lungo termine riguardo alle attività dell'Agenzia.

3. Le proposte di decisione relative ad attività specifiche da effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, comprese le attività in materia di ricerca di cui all'articolo 6.

5.

Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione alle attività dell'Agenzia.

Basandosi su una valutazione caso per caso, esso decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, valutando se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca allo svolgimento dell'attività in questione. Nella decisione viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

7. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione stesso nella preparazione di decisioni, programmi e attività che quest'ultimo dovrà adottare ed eventualmente, per questioni urgenti, per prendere decisioni provvisorie a nome del medesimo.

Art. 21 Composizione del consiglio di amministrazione

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il mandato è rinnovabile.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore della cooperazione operativa nella gestione delle frontiere.

3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono stati elaborati accordi che precisano la natura, la portata e le modalità particolareggiate della partecipazione di tali paesi al lavoro dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

Art. 22 Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente in caso di sua impossibilità a esercitare le proprie funzioni.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.

Art. 23 Riunioni

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4. L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

6. I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del proprio regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

7. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Art. 24 Votazione

1. Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 26, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

2. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto. In assenza di un membro, il/la suo/a supplente è abilitato/a a esercitare il suo diritto di voto.

3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di votazione particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

Art. 25 Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettivamente della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni, in particolare sull'attuazione e sul monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo e sul piano pluriennale dell'Agenzia di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i).

3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

  1. a) prepara e attua le decisioni, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;

  2. b) prende tutte le iniziative necessarie, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo le disposizioni del presente regolamento;

  3. c) prepara ogni anno un progetto di programma di lavoro e una relazione di attività che sottopone al consiglio di amministrazione;

  4. d) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

  5. e) elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 29 e dà esecuzione al bilancio sulla base dell'articolo 30;

  6. f) delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g).

  7. g) assicurare l'attuazione dei piani operativi di cui agli articoli 3 bis e 8 octies.

4. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

Art. 26 Nomina di alti funzionari

1. La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

2.

Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del direttore esecutivo secondo la medesima procedura.

3. Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4.

Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.

5. Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere prorogato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

Art. 26 bis Strategia in materia di diritti fondamentali

1. L'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua la sua strategia in materia di diritti fondamentali. Essa istituisce un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.

2.

Un forum consultivo è istituito dall'Agenzia per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione in questioni legate ai diritti fondamentali. L'Agenzia invita l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide la composizione e i metodi di lavoro del forum consultivo nonché le modalità di trasmissione delle informazioni allo stesso.

Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, sul codice di condotta e sulla base comune per la formazione.

Il forum consultivo prepara una relazione annuale delle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.

3. Il consiglio di amministrazione designa un responsabile dei diritti fondamentali che dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali. Questi è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali e riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e al forum consultivo. Riferisce regolarmente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.

4. Il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo hanno accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.