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Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015 (Rv. 637838 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - IN GENERE | Vizi di notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere - Invalidità derivata del pignoramento - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637838-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva di crediti tributari, il giudice adito con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento può pronunciare la nullità dell'atto consequenziale solo se la notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere sia stata totalmente omessa ovvero sia giuridicamente inesistente, mentre laddove la notificazione della cartella di pagamento sia solo nulla deve procedere a verificare l'eventuale ricorrenza della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, come avviene per la nullità della notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)