Sez. 4, Sentenza n. 1616 del 14/01/1981 Ud. (dep. 02/03/1981) Rv. 147853 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - CASO FORTUITO - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - CASO FORTUITO - ESCLUSIONE.*
L'art 107 del codice stradale ha carattere di norma elastica ed il suo scopo e quello di ovviare a tutte le probabilita di pericolo che possono presentarsi. Pertanto, e ravvisabile la colpa per violazione di detta norma qualora il conducente di un'autovettura, per essersi tenuto troppo vicino ad altro veicolo che lo precedeva, non abbia potuto evitare l'investimento di persona che, a seguito di collisione di detto veicolo con altro mezzo, sia stata sbalzata sull'asfalto stradale, potendosi un tale fatto, per i pericoli insiti nella circolazione, considerare evento non straordinario ne imprevedibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)