Sez. L, Sentenza n. 995 del 27/01/1993 (Rv. 480472 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Variazioni di ammontare del credito dell'I.N.A.I.L. conseguenti alle variazioni quantitative della rendita - Deduzione nel corso del giudizio - Ammissibilità- Liquidazione del credito - Riferimento alla data di liquidazione definitiva - Necessità - Maggior ammontare rispetto al "quantum" dedotto in primo grado per effetto della svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita disposta da un provvedimento sopravvenuto - Deduzione in appello senza proposizione di gravame incidentale o liquidazione d'ufficio - Ammissibilita.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
In tema di azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'I.N.A.I.L. conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e in generale delle prestazioni erogate dall'Istituto) di cui quest'ultimo chiede il rimborso non costituiscono domande nuove, ma rappresentano mere precisazioni del "petitum" originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazioni definitiva, per cui il maggiore ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrano le condizioni, può essere anche liquidato d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)