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Sez. 1, Sentenza n. 552 del 22/01/1999 (Rv. 522502 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Amministrazione finanziaria - Condanna al pagamento a favore del contribuente degli interessi anatocistici - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522502-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

In materia di rimborsi di imposta, il contribuente può conseguire, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 1283 cod. civ., la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)