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Sez. U, Ordinanza n. 34495 del 26/12/2024 (Rv. 673422-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673422-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)