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Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 14/06/1985 Ud. (dep. 13/12/1985) Rv. 171338 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - DIFFERENZA DAL REATO DI DANNEGGIAMENTO - CONTENUTO - CARBURANTE INFIAMMATO - INCENDIO DEL LOCALE OGGETTO DEL CARBURANTE - REATO DI CUI ALLO ART. 424 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART. 635 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171338-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - DIFFERENZA DAL REATO DI DANNEGGIAMENTO - CONTENUTO - CARBURANTE INFIAMMATO - INCENDIO DEL LOCALE OGGETTO DEL CARBURANTE - REATO DI CUI ALLO ART. 424 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART. 635 COD. PEN..*

Commette il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 cod. pen. colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare un incendio od il pericolo d'incendio, mentre se tale pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, secondo le ipotesi di cui all'art. 424 cod. pen.. ne consegue che se l'agente, infiammando un carburante, appicca il fuoco ad un locale e determini all'interno della serranda metallica, con cui era chiuso, delle fiamme risponde di danneggiamento seguito da incendio e non già di mero danneggiamento della cosa altrui.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 424, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)