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Sez. 1, Sentenza n. 1118 del 07/05/1963 (Rv. 261632 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - PRESTAZIONE GIUDIZIALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1963-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261632-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - PRESTAZIONE GIUDIZIALE - NOZIONE.*

Ai fini dell'applicazione della legge professionale forense n 794 del 1942, devono considerarsi prestazioni giudiziali sia quelle che consistono nel compimento di veri e propri Atti processuali, sia quelle svolte al di fuori del processo, purche strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio e quindi da considerarsi come preordinate all'attuazione di attivita propriamente processuali o ad esse complementarì ove non sussista la coordinazione o la subordinazione al mandato, non puo essere negato il compenso per prestazioni stragiudiziali. (Conf 591'61).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)