Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)
Testo in vigore al
Art. 267 (L) (Diritto di copia senza certificazione di conformita)
1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
Art. 268 (L) (Diritto di copia autentica)
1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
Art. 269 (L) (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
Art. 270 (L) (Copia urgente su supporto cartaceo)
1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformita', il diritto dovuto e' triplicato.
Art. 271 (L) (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)
1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla meta'.
Art. 272 (L) (Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale), e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), e' triplicato.
2. Se il diritto di copia non e' pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
Capo III. Diritto di certificato nel processo civile e penale
Art. 273 (L) (Diritto di certificato)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato e' cosi' regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,10;
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.
Capo IV. Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
Art. 274 (L) (Adeguamento periodico degli importi)
1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo V. Ausiliari del magistrato
Art. 275 (R) (Onorari degli ausiliari del magistrato)
Capo VI. Indennita' di custodia
Art. 276 (R) (Determinazione dell'indennita' di custodia)
Capo VII. Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
Art. 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
Capo VIII. Registrazione degli atti giudiziari
Art. 278 (R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
Titolo II. Patrocinio a spese dello Stato
Art. 279 (L) (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)
1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.