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Sez. L - , Ordinanza n. 31922 del 28/10/2022 (Rv. 665984 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Sospensione dal lavoro - Illegittimità - Domanda di risarcimento danni - Prescrizione decennale ordinaria - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665984-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di cassa integrazione guadagni, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)