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Sez. 3, Sentenza n. 4059 del 25/02/2005 (Rv. 579732 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Inizio della decorrenza prima del periodo feriale - Prolungamento del termine conseguentemente alla sospensione per il periodo feriale - Ulteriore prolungamento per successivo periodo feriale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579732-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Il termine annuale di decadenza dall'impugnazione che, qualora inizi a decorrere prima della sospensione per il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della stessa (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1agosto e il 15 settembre) è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)