Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Testo in vigore al
Art. 77
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
Art. 78
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
Art. 79 Pene per la detenzione di meccanismi e utensili
Art. 80 Circostanze aggravanti del contrabbando
1. Per i delitti di contrabbando la multa e' annientata da un terzo alla meta' quando per commettere il contrabbando il colpevole:
1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;
2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Art. 81 Altre circostanze aggravanti
1. Alla multa e' aggiunta la reclusione da sei mesi a tre anni:
1° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
2° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
3° quando il fatto sia connesso con altro delitto con tra la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;
4° quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione e' stata costituita.
Art. 82 Recidiva nel contrabbando
1. E' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a sei mesi, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale questa legge stabilisce la sola multa.
2. Se il recidivo in delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale commette un altro delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione e' aumentata dalla meta' ai due terzi.
3. In ogni altro caso la recidiva nel contrabbando e' regolata dal Codice penale.
Sezione III. Delle misure di sicurezza
Art. 83 Contrabbando abituale
1. E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando preveduto da questa legge, dopo essere stato condannato per tre delitti di contrabbando preveduti da questa o da altra legge speciale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, quando per alcuno di tali delitti sia stata applicata la pena della reclusione ovvero quando l'ammontare complessivo delle pene della multa per essi applicate non sia inferiore a L. 20.000.
Art. 84 Contrabbando professionale
1. Chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando preveduto da questa legge e' dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del Codice penale, debba, ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
Art. 85 Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale
1. Gli effetti della dichiarazione di abitualita' e di professionalita' nel contrabbando sotto regolati dall'articolo 109 del Codice penale.
2. Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrano le condizioni ivi prevedute.
Art. 86 Liberta' vigilata
1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato a liberta' vigilata.
2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.
Art. 87 Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca
1. Per i delitti preveduti in questo Capo e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.16a
2. Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.
Capo II. Delle contravvenzioni
Art. 88 Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare
1. Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, e' punito con l'ammenda da L. 150 a L. 600.
2. E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.
Art. 89 Bagnatura dei generi di monopolio
1. Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.7
Art. 90 Mancanza di sale nei trasporti marittimi
1. Nei trasporti marittimi di sale eseguiti a norma degli articoli 37 e 35 se all'arrivo della nave si riscontra che le stive non si trovano in condizioni di perfetta chiusura o si constata effrazione od alterazione dei piombi o suggelli, il comandante della nave e' punito per ogni chilogramma di sale mancante, oltre il calo del 2 per cento, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico e non superiore al triplo dell'ammontare stesso.
Art. 91 Mancanza di sale nei magazzini doganali di proprieta' privata
1. Quando nel sale custodito in magazzini doganali di proprieta', privata, si accerta una mancanza che superi il calo del 2 per cento il concessionario del magazzino e' punito, per ogni chilogramma di sale mancante oltre il detto calo, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita, al pubblico del sale custodito e non superiore al doppio dell'ammontare stesso.
Art. 92 Mancanza di tabacco in confronto delle quantita' indicate nel manifesto
1. Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in piu' o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 2000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato.15
2. Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti e' calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo.7
Art. 93 Differenza di peso o di quantita' della dichiarazione di tabacco
1. Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantita' minore di quella accertata nella visita, e' punito, se la differenza oltrepassa il 5 % del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 1500 per ogni chilogrammo in piu', se si tratta di tabacco in foglia; e da L. 2000 a L. 3000 se si tratta di tabacco lavorato.15
2. Chiunque dichiara una qualita' di tabacchi lavorati diversa da quella presentata, e' punito con la pena della ammenda da L. 500 a L. 4000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato.7
Art. 94 Ommessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori
1. Il viaggiatore il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, e' punito con l'ammenda da L. 250 a L. 2000 qualora la quantita' importata non sia superiore a un chilogrammo.
2. Questa disposizione non si applica quando la quantita' importata non supera i 30 grammi.7
Art. 95 Trasporto di sale e tabacco in transito
1. Qualora nei trasporti di sali e di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di sale da L. 50 a L. 1000 per chilogrammo, se si tratta ... di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.
2. In ogni caso la pena dell'ammenda non puo' essere inferiore a L. 200
3. Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta ... di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.7
Art. 96 Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita
1. Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, e' punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.
2. Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.
Art. 97 Fabbricazione non autorizzata di tabacchi lavorati nei territori non soggetti a monopolio
1. Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 47, fabbrica, nei territori del Regno non soggetti a monopolio, tabacchi lavorati, e' punito con rammenda da L. 500 a L. 5000.
2. Accertata la contravvenzione, si procede alla chiusura della fabbrica, con l'intervento di un ufficiale di polizia tributaria.7