Sez. 1, Sentenza n. 411 del 06/02/1976 (Rv. 379062 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - QUERELA DI FALSO - INAMMISSIBILITA - OMESSA OD ERRATA TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - MERA IRREGOLARITA - LIMITI - NULLITA DELLA SENTENZA - RIMEDIO ESPERIBILE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - QUERELA DI FALSO - INAMMISSIBILITA - OMESSA OD ERRATA TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - MERA IRREGOLARITA - LIMITI - NULLITA DELLA SENTENZA - RIMEDIO ESPERIBILE.*
Poiche la querela di falso e diretta a distruggere la forza probatoria dei documenti, la sentenza puo essere impugnata di falso solo in rapporto all'efficacia documentale ad essa propria (e cosi quanto all'indicazione e composizione del giudice, al tenore del decisum, al luogo e al tempo della decisione), ma non puo esserlo per la parte riproducente le conclusioni delle parti, che essa non ha la funzione di documentare con efficacia fidefacente. Le conclusioni delle parti, infatti, non fanno parte del contenuto della decisione, ma rientrano tra gli elementi la cui assunzione e necessaria per la formazione del giudizio: pertanto, la loro omissione o l'incompleta od erronea riproduzione costituisce una mera irregolarita formale, priva di Rilevanza, a meno che non dia luogo ad una pronuncia incompleta o riferita a conclusioni diverse da quelle precisate, la quale, in tal caso, e viziata da nullita che puo essere rimossa solo attraverso il rimedio dell'impugnazione. (V 4298/74, mass n 372984).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)