Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attivita' estrattive nel territorio dei Colli Euganei
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonche' nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattivita' alla data del 1° ottobre 1970.
2. Nulla e' innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.
Art. 2
1. Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni attivita' entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.
2. La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle di calcare per cemento e di calcare per calce idraulica, sono disciplinati dal successivo articolo 3 salvo che per le miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla e' innovato.
Art. 3
1. La continuazione, delle attivita' estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e' subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti competente:
2. Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalita' e ai tempi di escavazione, nonche' alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attivita' estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.
Il soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio regionale, del consiglio comunale interessato per territorio e del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.
Nel caso di approvazione del progetto il soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progetta e devono comprendere un programma per un periodo che non potra' comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del soprintendente.
Qualora, invece, la prosecuzione dell'attivita' estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attivita' stabilendo le relative modalita'.
Art. 4
1. La prosecuzione dell'attivita' estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente e' punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.
2. La pena e' triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere.
3. Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennita' equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.
4. La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennita' e' disposta dal soprintendente.
5. Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, intendendosi sostituito al Ministro per la pubblica istruzione il soprintendente ai monumenti.
Art. 5
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1347.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO