Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Testo in vigore al
Art. 132 Norme di adeguamento
1. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati della stessa Amministrazione e sono assoggettati alle norme sullo stato giuridico vigenti per questi ultimi.
Ai necessari adeguamenti si provvedera' con decreto del Ministro per le finanze, sentiti la Commissione di cui all'articolo 104 ed il Consiglio di amministrazione.
2. TABELLA I.
3. OPERAI CON PROFESSIONALITA'
INTERNA
4. Addetto a mansioni di controllo nella produzione.
Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio.
Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica.
Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui.
Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio e pesatore di sale o tabacchi greggi.
Conduttore di impianti di concia e profumazione.
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie.
Conduttore di locomobili a scartamento ridotto, di mezzi semoventi, di trazione, trasporto e sollevamento e mezzi similari.
Fermentatore.
Giardiniere.
Preparatore di soluzioni concianti o profumati o di colle speciali.
Rilegatore di libri e registri.
5. TABELLA II.
6. QUALIFICHE DI MESTIERE
7. Aggiustatore meccanico.
Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione - con incarico delle piccole riparazioni - di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio.
Aggiustatore meccanico, con l'incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria.
Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento ordinario.
Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali e' richiesta almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione.
Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.
Conduttore di ruspe, spalatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi similari.
Cuoco.
Elettromeccanico.
Fabbro fucinatore o forgiatore.
Falegname.
Idraulico-tubista.
Infermiere patentato.
Lattoniere e stagnino.
Muratore.
Pittore e verniciatore.
Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualita'.
Saldatore elettrico e autogenista.
Saliniere.
Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi.
Vulcanizzatore.
Operaio specializzato.
Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimento).
Carpentiere in ferro e in legno (ad esaurimento).
Fonditore (ad esaurimento).
Meccanico (ad esaurimento).
Picconiere minatore (ad esaurimento).
Specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro.
8. TABELLA III.
9. QUALIFICA FUNZIONALE
DI INQUADRAMENTO
10. Preposto alle lavorazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Preposto ai riscontri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Preposto ai servizi di manutenzione e impianti. . . . . . . . . . VII Capo del magazzino tabacchi greggi esterni e capo magazzino centrale ricambi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Capo agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di lavorazioni di tabacco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Dirigente di deposito generi di monopolio e sali. . . . . . . . . VII Preposto all'ufficio di contabilita' e segreteria. . . . . . . . . VI Vice del preposto alle manutenzioni. . . . . . . . . . . . . . . . VI Capo fase lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Preposto ai servizi di economato e di cassa. . . . . . . . . . . . VI Capo magazzino tabacchi greggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Capo centro elaborazione dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Capo laboratorio di controllo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Preposto ai lavori murari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Vice del capo agenzia di coltivazioni. . . . . . . . . . . . . . . VI Capo settore o capo centro e/o incaricato della classifica dei tabacchi sciolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Secondo contabile dei depositi generi di monopolio o sali. . . . . VI Capo magazzino perfetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Vice capo fase, capo magazzini minori . . . . . . . . . . . . . . . V Vice capo settore coltivazioni o funzioni equiparate. . . . . . . . V Preposto ai magazzini per i movimenti interni ed esterni dei generi nei depositi tabacchi e/o sali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Preposto ai servizi generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
11. TABELLA IV
12. ===========================================================
Qualifica Funzionale | Profilo professionale di base
13. ===========================================================
I |Aiuto agente
-----------------------------------------------------------
II |Commesso
|Agente
------------------------------------------------------------
III |Agente di collaborazione
|Agente di produzione
-----------------------------------------------------------
IV |Agente qualificato
|Agente verificatore
|Assistente
-----------------------------------------------------------
V |Operatore specializzato manutentore o
|di lavorazione
|Operatore amministrativo-contabile
|Operatore tecnico
-----------------------------------------------------------
VI |Agente capo coordinatore
|Collaboratore amministrativo , contabile,
|commerciale
|Collaboratore interpretebilingue
|Collaboratore tecnico
------------------------------------------------------------
VII |Collaboratore capo settore
|amministrativo,
|contabile, commerciale, d'informatica
|Interprete traduttore bilingue
|Collaboratore capo settore tecnico
|Vice dirigente tecnico
|Vice dirigente amministrativo
-----------------------------------------------------------
VIII |Coordinatore capo dei servizi
|amministrativi, contabili, commerciali,
|d'informatica
|Coordinatore capo dei servizi lavorazioni
|Coordinatore capo dei servizi
|manutenzione
|Vice dirigente coordinatore tecnico
|Vice dirigente coordinatore
|amministrativo
|Analista di sistemi
|Ricercatore
|Esperto
|Sperimentatore
14. TABELLA V
Assunzioni mediante pubblico concorso
15. =================================================================
Qualifica funzionale | Profilo professionale di base
=================================================================
I |Aiuto agente
-----------------------------------------------------------------
II |Agente
|Commesso
-----------------------------------------------------------------
III |Agente di collaborazione
-----------------------------------------------------------------
IV |Assistente
-----------------------------------------------------------------
V |Operatore specializzato
|manutentore o di
|lavorazione
-----------------------------------------------------------------
VI |Collaboratore amministrativo,
|contabile, commerciale
|Collaboratore tecnico
|Collaboratore interprete bilingue
-----------------------------------------------------------------
VII |Vice dirigente tecnico o
|amministrativo
-----------------------------------------------------------------
VIII |Vice dirigente coordinatore
|tecnico o amministrativo
|Analista di sistemi
|Sperimentatore
|Esperto
TABELLA VI
TABELLA
ABROGATA DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432.
Titolo V. Personale dirigente
Art. 133 Retribuzioni
1. In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980 provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilita', delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilita' dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1 dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1 gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata;, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972; n. 748, e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennita' di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianita' di qualifica.
3. Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennita' pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonche' dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.
Art. 134 Compenso per lavoro straordinario
1. Il miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente articolo 133 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, chiunque ne sia il beneficiario.
Art. 135 Disciplina economica della nomina a primo dirigente
1. Nei casi di conferimento della qualifica di primo dirigente, il raffronto necessario ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, o disposizioni analoghe, deve intendersi tra lo stipendio in godimento e la retribuzione iniziale della nuova posizione. Gli aumenti biennali di cui allo stesso articolo 12, terzo comma, del decreto suindicato sono conferiti sul solo stipendio.
Titolo VI. Personale militare.
Capo I. Disposizioni di carattere generale.
Art. 136 Area di applicazione
1. Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche' ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.
2. Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo si applicano transitoriamente sino a quando non sara' diversamente provveduto in materia.
3. Negli articoli successivi sono indicati:
a) con la dizione unica di "militari", la generalita' dei destinatari;
b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.
Art. 137 Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello
1. A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:
a) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;
b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;
c) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;
d) settimo livello lire 4.500.000: tenente e capitano;
e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello.
2. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianita' di grado o ventiquattro anni di anzianita' di servizio e' attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.
3. La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonche' su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale conseguita.
4. Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale.
5. Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.
6. Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.
7. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
8. Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari e' attribuito in relazione agli anni di servizio militare prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio gia' prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.
9. Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717.
10. L'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.
Art. 138 Attribuzioni stipendi per passaggio di grado
1. All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianita' maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza.4
2. Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.
3. (COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432).4
4. Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, e' attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.
5. Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.23
Art. 139 Trattamento economico del personale richiamato
1. Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1 gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, e' attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai sensi del primo comma del successivo articolo 140 in quanto applicabile, e' attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.
2. Al personale militare collocato, a decorrere dal 1 gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in servizio, e' attribuito lo stipendio a norma del precedente articolo 137 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
Art. 140 Inquadramento nei livelli retributivi
1. Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1 gennaio 1978, e' inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente articolo 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1 luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715.
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento e' attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella:
2. Numero Anzianita di servizio militare scatti
da 15 a 17 anni................................................... 2 da 18 a 19 " ..................................................... 3 da 20 a 21 " ..................................................... 4 da 22 a 23 " ..................................................... 5 da 24 a 25 " ..................................................... 6 da 26 a 27 " ..................................................... 7 da 28 anni in poi....................................... ..........8
3. Gli scatti di cui alla presente tabella:
- si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;
- si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:
1) anzianita' di permanenza nella classe di stipendio;
2) promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo;
3) - vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.4
Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresi' attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente articolo 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.
Ai militari immessi in servizio a partire dal 1 gennaio 1978 e' in ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio militare comunque prestato.
Art. 141 Modificazioni delle situazioni soggettive
1. Per i militari che, successivamente al 1 luglio 1978, abbiano conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento.
2. Nel caso in cui, dopo il 1 gennaio 1978, i militari abbiano conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.
Art. 142 Stipendi dei generali e dei colonnelli
1. Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.4
Capo II. Disposizioni particolari per le forze di polizia e per il corpo degli agenti di custodia.
Art. 143 Assegno personale di funzione
1. Con decorrenza 1 luglio 1978, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo della polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonche' agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, compete un assegno personale mensile di funzione nelle misure indicate come appresso:
Carabiniere ed equiparati................................ lire 10.000 Appuntato, vicebrigadiere ed
equiparati............................................... lire 20.000 Brigadiere ed equiparati................................. lire 25.000
Maresciallo di 3ª classe, ma-
resciallo di 2ª classe, ma-
resciallo di 1ª classe, ma-
resciallo di 1ª classe
scelto ed equiparati..................................... lire 30.000
Assistente ed assistente
principale di polizia, sot-
totenente, tenente ed equi-
parati....................................................lire 10.000
Commissario, assistente capo
di polizia, ispettrice, ca-
pitano ed equiparati..................................... lire 30.000
Commissario capo, ispettrice
superiore, maggiore ed
equiparati............................................... lire 50.000
Vicequestore aggiunto, ispet-
trice capo aggiunto, tenen-
te colonnello ed equiparati............................. lire 60.000.
L'assegno e' pensionabile ed e' assoggettato, ad ogni effetto, alla
medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione e il ritardo.
L'assegno e' anche considerato ai fini degli aumenti periodici, della tredicesima mensilita', della determinazione dell'assegno alimentare e non e' computabile ai fini dell'indennita' di buonuscita e della determinazione dell'equo indennizzo.913
Art. 144 Indennita' pensionabili
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le cessazioni dal servizio del personale avente diritto all'indennita' mensile per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, nonche' del personale avente diritto all'indennita' mensile di servizio penitenziario di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054 e 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, le predette indennita' sono interamente pensionabili.
2. Sono abrogate le decurtazioni o le riduzioni previste - nella corresponsione dell'indennita' mensile d'istituto - per il personale del ruolo delle ispettrici di polizia e del ruolo delle assistenti di polizia dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 145 Criteri di applicazione dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284
1. Il disposto dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si applica per ogni ora di servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore giornaliere.
2. E' abrogato il limite "e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione", contenuto nell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284.
Capo III. Norme particolari per le forze armate.
Art. 146
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 1983, N. 78.
Art. 147 Quota pensionabile delle indennita' di impiego operativo di imbarco e per il controllo dello spazio aereo
1. Per le cessazioni dal servizio degli ufficiali, dei sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, le indennita' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pensionabili sino all'importo massimo di lire 110.000 mensili, con le modalita' stabilite dal primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
2. Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di cui all'articolo 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la percentuale dell'indennita' meno favorevole e' pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.
Art. 148
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 1983, N. 78.
Art. 149 Computo sulla pensione privilegiata delle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo
1. Il primo e secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono sostituiti con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge con i seguenti:
"Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennita', la pensione privilegiata di prima categoria e aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 59 nel testo modificato dalla presente legge e nell'articolo 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra e' stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti".
Art. 150 Revisione dei trattamenti previdenziale, pensionistico e accessorio degli appartenenti alle Forze armate
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma generale del sistema pensionistico il Governo provvedera', sentito il COCER, a promuovere le iniziative legislative necessarie a rivedere e a disciplinare la normativa concernente i trattamenti previdenziale e pensionistico degli appartenenti alle Forze armate.
2. Con lo stesso provvedimento, il Governo provvedera' a disciplinare la materia relativa al trattamento accessorio, comprese le indennita' di ausiliaria e di riserva.
Art. 151
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 1983, N. 78
Titolo VII. Disposizioni varie
Art. 152 Disciplina dell'anzianita
1. L'eventuale maggiore anzianita' rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge sara' disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981.
2. Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verra' comunque effettuato con priorita'.