Sez. L, Sentenza n. 4132 del 06/04/1993 (Rv. 481740 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Nelle controversie ex art. 409, n. 3 cod. proc. civ. - Domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio o del titolare di uno degli altri rapporti - Rilevanza ex art. 1 legge n. 128 del 1992 - Carattere immediato nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di detta legge - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Influenza - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere
La norma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128 (modificativa dell'art. 413 cod. proc. civ. mediante l'inserzione di un comma fra il terzo ed il quarto originari), secondo la quale competente per territorio per le controversie previste dal n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ., è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio o del titolare di uno degli altri rapporti di cui al predetto n. 3, è immediatamente applicabile - tenuto conto del suo carattere pubblicistico e della mancanza di disposizioni contrarie - in tutte le controversie pendenti al momento della sua entrata in vigore, senza che a ciò sia di ostacolo il principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., statuendo tale norma (nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990) l'irrilevanza, rispetto alla competenza (ed alla giurisdizione), dei mutamenti del solo stato di fatto (non anche di quelli di diritto) esistente al momento della proposizione della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)